Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Corigliano Calabro (CS) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 22/06/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Attraverso i propri difensori, NOME COGNOME impugna la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro del 22 giugno scorso, che ne ha confermato la sottoposizione agli arresti domiciliari per il delitto di acquisto di cocaina a scopo di cessione a terzi: in particolare, si tratterebbe di alcuni episodi dai quali sarebbe derivato un debito residuo verso i fornitori di 3.960 euro (capo 13 dell’incolpazione); nonché di un ulteriore acquisto di 193 grammi lordi, rinvenuti e sequestrati dalla polizia giudiziaria durante il relativo trasporto finalizzato alla consegna (capo 14).
Il ricorso contesta sia la gravità indiziaria che le esigenze di cautela, lamentando tanto violazioni di legge, quanto vizi di motivazione.
2.1. Riguardo al primo profilo, rileva che: a) il Tribunale si è limitato a richiamare l’ordinanza applicativa della misura, se non proprio la richiesta del Pubblico ministero, perciò sostanzialmente omettendo di motivare, come si desumerebbe anche dai numerosi riferimenti al “gruppo” capeggiato dal ricorrente, nonostante il primo giudice avesse escluso l’ipotizzata associazione; b) venuto meno tale addebito, ne sarebbe dovuta derivare l’assenza di gravità indiziaria anche per gli ipotizzati “reati-fine”; c) il giudizio del Tribunale si fonda su un’erronea interpretazione di alcuni dialoghi intercettati, peraltro intervenuti tra terze persone, nonché sul vissuto dell’indagato, secondo un inaccettabile automatismo probatorio; d) in quei dialoghi non vi sarebbe prova di alcuna attività di spaccio del ricorrente, mancandone gli indicatori tipici: conversazioni brevi e criptiche per fissare appuntamenti, incontri con acquirenti e fornitori, riferimenti a debiti e riscossioni, numero elevato di contatti con plurime persone; e) non sono stati rinvenuti nella disponibilità di costui quantitativi di stupefacente, strumenti per la lavorazione ed il confezionamento della stessa iné consistenti somme di denaro; f) non si potrebbero perciò escludere le ipotesi dell’uso personale o, comunque, della lieve entità dei fatti.
2.2. In punto di esigenze cautelari, poi, il Tribunale avrebbe valorizzato esclusivamente il curriculum criminale del ricorrente, trascurando completamente l’aspetto oggettivo della vicenda.
Non emerge, inoltre, alcun elemento che giustifichi la ritenuta inadeguatezza di misure non custodiali.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Hanno depositato conclusioni scritte i difensori del ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso non possono essere ammessi in questa sede, per la loro totale aspecificità e per la natura delle doglianze proposte, dirette esclusivamente ad una rivalutazione del merito della decisione, com’è noto preclusa a questa Corte.
In punto di gravità indiziaria, la difesa elude qualsiasi confronto critico con il percorso argomentativo del Tribunale e le risultanze investigative su cui esso poggia, che giustificano senza forzature logiche, invece, la ritenuta partecipazione del ricorrente alle vicende criminose di cui trattasi, con il ruolo di referente del proprio figlio e degli altri soggetti coinvolti: a lui, infatti, suo figlio fa cap qualsiasi decisione, a lui consegna il denaro, a lui indirizza l’intermediario COGNOME per riferire e discutere del comportamento scorretto tenuto dal fornitore COGNOME (amplius, pagg. 5-10, ord.).
Dunque, l’allegazione della mancanza, nel caso specifico, di alcuni indicatori sintomatici dell’attività di spaccio, per un verso, non è conferente rispetto al ruolo gestorio svolto dal ricorrente in quel contesto criminoso; ma, in ogni caso, non potendo considerarsi, quelli indicati dalla difesa, dei “marcatori” indefettibili di una siffatta attività illegale, tale allegazione si presenta strumentale solamente alla prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto, che tuttavia non può interessare il giudice di legittimità. Tanto è reso palese, invero, dallo stesso tenore testuale del ricorso, allorché si legge – solo per esemplificare – che «erronea risulta la valutazione in ordine alla gravità indiziaria», ovvero che la ricostruzione dei fatti si fonderebbe su «un’interpretazione errata… in ordine al compendio delle intercettazioni», od ancora che «non vi siano prove sufficienti» per ritenere sussistente l’addebito e che «la ricostruzione… valorizzata nella quivi gravata ordinanza non corrisponde assolutamente alla verità» (pagg. 18 s.): tutte censure chiaramente e tipicamente di merito.
Per il resto, le dedotte omissioni di motivazione, la necessaria esclusione della gravità indiziaria in conseguenza del venir meno dell’addebito associativo, la riconducibilità dei fatti all’ipotesi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, od addirittura la destinazione all’uso personale dei 193 grammi lordi di cocaina sequestrati al fornitore nell’episodio di cui al capo 14), costituiscono pure e semplici asserzioni, non sorrette da alcuna argomentazione puntuale.
I medesimi limiti, in misura ancora più evidente, presenta il motivo riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura.
Non è vero, anzitutto, che l’ordinanza abbia valorizzato esclusivamente ed in sé il curriculum criminale del ricorrente, pur particolarmente qualificato da condanne irrevocabili anche per partecipazione ad associazioni mafiose e finalizzate al narcotraffico. Il Tribunale, piuttosto, con valutazione di stringente rigore logico, e perciò incensurabile in questa sede, ha evidenziato come quel vissuto legittimi una prognosi di elevato pericolo di reiterazione criminosa, laddove considerato unitamente al dato obiettivo della natura organizzata e non occasionale dell’attività illecita (ben possibile pur al di fuori di un contesto
associativo) e della prosecuzione della stessa pur dopo i controlli subiti ad opera delle forze di polizia.
A tale giudizio il ricorso non oppone alcuna critica ragionata, limitandosi a rassegnare valutazioni dissenzienti.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.