Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una richiesta volta a una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i limiti dell’impugnazione in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un’imputata era stata accusata di un reato contro la pubblica amministrazione. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la sussistenza del reato, aveva assolto l’imputata per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Nonostante l’esito favorevole, la donna ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando due aspetti principali: la sussistenza stessa dei presupposti del reato contestato (art. 341-bis c.p.) e la correttezza della sua identificazione come autrice del fatto. Secondo la difesa, le prove raccolte non erano sufficienti a fondare una sicura attribuzione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi presentati dalla ricorrente non denunciavano vizi di legge o difetti di motivazione, ma si risolvevano in una critica della valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare i fatti e le testimonianze per giungere a una conclusione diversa, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché il ricorso non potesse essere accolto. La motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica, coerente e completa. I giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione sulle dichiarazioni conformi dei testimoni di polizia giudiziaria e avevano considerato anche la testimonianza a difesa, ritenendola compatibile con la ricostruzione accusatoria.
Inoltre, l’identificazione dell’imputata era supportata da plurimi elementi:
1. La stessa imputata aveva ripetuto il proprio cognome durante l’alterco.
2. Era stata riconosciuta dalla persona offesa.
3. Era risultata essere la madre del proprietario dell’auto con cui era stata vista allontanarsi.
Di fronte a questo quadro probatorio, adeguatamente valutato dalla Corte territoriale, la Cassazione ha concluso che il ricorso si limitava a prospettare una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare alcuna reale violazione di legge o vizio logico nella sentenza impugnata. Questo tentativo di ottenere una rivalutazione del “compendio probatorio” ha determinato l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. È cruciale comprendere che il ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto: l’errata applicazione di una norma, la violazione di regole procedurali, la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Non è possibile, invece, utilizzare il ricorso per Cassazione come un’ulteriore opportunità per discutere nel merito le prove e i fatti del processo. Un’impugnazione che non rispetta questi confini è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legge, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (rivalutazione del compendio probatorio), attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Su quali elementi si basava l’identificazione della ricorrente?
L’identificazione si basava su tre elementi convergenti: la ricorrente aveva ripetuto il proprio cognome durante l’episodio, era stata riconosciuta dalla persona offesa ed era la madre del titolare dell’autovettura su cui era stata vista allontanarsi.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TUFILLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la decisione impugnata che è pervenuta ad assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. quanto a sussistenza dei presupposti di cui all’art. 34 bis cod. pen. e corretta individuazione della COGNOME è declinato in fatto e teso a prospettar rivalutazione del compendio probatorio adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato l’integrazione del reato sulla base delle dichiarazioni conformi dei testi di giudiziaria (rilevata anche la compatibilità tra le dichiarazioni del teste a difesa e la poss raggiungere in breve tempo il luogo in cui si sono svolti i fatti) osservando, inoltre, come si pervenuti alla identificazione della ricorrente in quanto la stessa imputata aveva ripetut detto contesto, il proprio cognome, era stata comunque riconosciuta dalla persona offesa e risultava essere la madre del titolare dell’autovettura su cui era stata vista allontanarsi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024