Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36766 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sull’appello proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
avverso la sentenza n. 7250/2023 della Corte di appello di Torino, del 06/1272023 udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dot
NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con sentenza del 12 giugno 2020 il G.U.P. presso il Tribunale di Torino h riconosciuto NOME responsabile dei reati a lui in concorso come di seguito ascritti ai capi A) -delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73 4 e 6, D.P.R. 309/90 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 D.P.R. 309 in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, COGNOME NOME cedeva a COGNOME NOME 20 kg. Di hashish che li acquistava
a fini di cessione a terzi, trasportati materialmente da Torino a Bra da NOME, che li riceveva presso lo 3uventus Stadium (oggi Allianz Stadium) d un fiduciario di COGNOME allo stato non identificato. Con l’aggravante di av commesso il fatto in più di tre persone. In Torino e Bra il 28.2.2014 (capo c modificato all’udienza del 12.6.2020)-, B) -delitto di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, D.P.R. 309/90, erché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 D.P.R. 309/90, in concorso tra loro, con più esecutive del medesimo disegno criminoso, NOME e NOME cedevano a NOME 62 kg di hashish che li acquistava a fini di cesisone terzi, materialmente collocati da COGNOME NOME all’interno del porta-baga della Fiat Punto di COGNOME NOME, e da questi trasportati da torino a avendo svolto NOME la funzione di “staffetta”. Con l’aggravante di a commesso il fatto in più di tre persone. Con l’aggravante di aver commesso il fa cedendo ingenti quantitativi di stupefacente. In Torino il 10.5.2014-, C) – -de di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, D.P. 309/90, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 D.P.R. 309/90, in conc tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, NOME e NOME cedevano a NOME 150 kg di hashish che lo acquistava a fini di cessione a terzi. Con l’aggravante di aver commesso il fat più di tre persone. Con l’aggravante di aver commesso il fatto cedendo ingen quantitativi di stupefacente. In Torino il 9.5.2014-, ritenute le condotte av dal vincolo della continuazione, r8iconosciute le circostanze attenuanti generi equivalenti alle circostanze aggravanti contestate e alla recidiva contestata ha condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione, euro 30.000,0 di multa, già applicata la riduzione per il rito prescelto, con condanna al pagam delle spese del procedimento e di mantenimento in carcere. Ne ha ordinato, a sensi dell’art. 86 DPR 309/90, l’espulsione dal territorio dello Stato a pena es Lo ha assolto dal reato a lui ascritto al capo E) – delitto di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, D.P.R. 309/90, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 D.P.R. 309/90, in concorso tra loro, con più esecutive del medesimo disegno criminoso, NOME e NOME cedevano a COGNOME NOME 60 kg di hashish, operando NOME quale referente di NOME, NOME (a carico del quale si è procedu separatamente) quale corriee incaricato da COGNOME ed NOME COGNOME consegnando Materialmente lo stupefacente a El NOME NOME. … per tutti c l’aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone. Per tutt l’aggravante di aver commesso il fatto cedendo ingenti quantitativi stupefacente. In Torino il 30.7.2014. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parzial riforma della sentenza del tribunale torinese nei confronti di NOME, ritenuto il capo B) assorbito nel capo C), ha rideterminato la pena al medesi irrogata in anni tre di reclusione ed euro 24.000,00 di multa; ha confermato, resto, la sentenza appellata; ha ordinato la scarcerazione di NOMENOME per fi pena, alla data del 29.5.2022, se non detenuto per altra causa, ha ordinat perdita di efficacia della misura cautelare applicata all’imputato limitatamen capo B), con sospensione del termine di custodia cautelare per la durata d termine assunto ex art. 544 comma 3 cod.proc.pen..
1.3. Con sentenza n. 19608 del 23 marzo 2022, su ricorso del Procuratore generale e dell’imputato, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnat accogliendo il ricorso del Procuratore generale, limitatamente all’assorbimento d reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo C) e rinviato ad altra sezione Corte di appello torinese per nuovo giudizio sul punto. Ha rigettato il ric proposto da NOME COGNOME, con condanna al pagamento delle spese processuali.
1.4. Con sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Torino, decidendo, nei limiti del devoluto, a seguito del rinvio disposto da questa Corte Suprema, parziale riforma della sentenza pronunciata in data 12 giugno 2020 dal G.u. p. d Tribunale di Torino nei confronti di NOME, ha ridotto la pena ad anni 3 mesi 10 giorni 20 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
1.5. NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha propost ricorso per cessazione, invocando l’annullamento della sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Torino, affidandosi ad un unico motivo con cui deduc erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato assorbimento della condotta di cui al capo B) in quella di cui al capo C). Richiamata e ripropo testualmente, la lettera delle due conversazioni intercettate – nn. 615 e 630 maggio 2024- poste dal G.U.P. presso il Tribunale di Torino prima, e dalla Corte appello del rinvio poi, alla base dell’affermazione di responsabilità per il cap interpretate nel senso che l’imputato avesse chiamato COGNOME NOME “per ricevere informazioni circa l’esito dell’affare, dimostrando così di aver un interesse di e specifico allo stesso” (cfr.pag 23 della sentenza di primo grado), sostie difesa una asseritamente possibile interpretazione delle conversazioni di trattasi che le ricollegherebbe ai fatti del giorno seguente -consegna di 62 hashish a NOME– che effettivamente lo coinvolgono, sì come dedotto dal ricorrente al P.M. in sede di interrogatorio.
1.6. Con memorie e requisitoria scritta il sostituto procuratore generale concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso, con cui, formalment deduce violazione di legge in relazione al mancato assorbimento della condotta d
cui al capo B) in quella di cui al capo C) è inammissibile perchè propone doglianz eminentemente di fatto, che sollecitano in realtà una rivalutazione di mer preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi d posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riser al giudice di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è Er1251~~ inammissibile.
Se ne è sopra sintetizzato il contenuto. Risulta pertanto evidente che, proponendo lo stesso, formalmente, una doglianza in termini di violazione di legge che non indica, propone, in realtà, la rilettura delle prove acquisite al pro Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negri n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento d decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott giudice del merito’ (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto ne intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si con la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operaz preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabi coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risu percepibile ictu oculi (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso propone, specificamente, la rilettura del significato delle intercett telefoniche poste alla base della condanna. Quanto alle obiezioni della difesa ci la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ri che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questio di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sinda legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 5070 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724).
possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significa un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltant presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di mer ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difform risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Ma Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2 n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Danno, Rv. 237994).
Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in mod adeguato l’eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 d 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).
Le doglianze sono state, infatti, articolate esclusivamente sulla base di una le alternativa degli elementi in fatto, sulla base di richiami di conversa intercettate e senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha escluso l’assorbimento della condotta di cui al capo B) in quella di cui al capo C) sulla base del rilievo che, pur provenendo dalla stessa partita di drog cessioni sono state due, per diversi quantitativi, a diverse persone e in di date (“il fatto che i quantitativi derivassero dalla stessa partita non vale ad la circostanza che l’intermediazione non è stata unica, essendo diretta acquirenti diversi, in date diverse . Trattandosi di episodi distinti, ritenersi che l’una condotta sia assorbita nell’altra: trattasi di differen tipiche, distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico “).
Con siffatte argomentazioni, immuni da censure sul piano logico e non contraddittorie, la difesa non si è confrontata, non adducendo alcu considerazione in grado di rappresentare in modo adeguato, e non meramente assertivo, l’eventuale vizio , eventualment travisamento della prova.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giug 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024 Il Consigliere estensore