Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è solo una Rivalutazione dei Fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una profonda comprensione dei suoi limiti giurisdizionali. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a chiedere una rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti.
Il Caso: Appello contro la Condanna e le Attenuanti
Il caso analizzato riguarda un imputato che ha proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due: contestare l’affermazione della sua responsabilità penale e lamentare il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
In sostanza, il ricorrente non era d’accordo con la conclusione a cui erano giunti i giudici di merito e chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare gli elementi a suo carico, come tabulati telefonici, versamenti di somme e dichiarazioni della persona offesa.
La questione del ricorso inammissibile e le attenuanti
Un punto specifico del ricorso riguardava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che tale decisione fosse ingiusta. Tuttavia, la Corte di merito aveva già fornito una motivazione chiara, spiegando che non vi erano elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. Il suo contegno processuale e la sua personalità, secondo i giudici, non erano sufficienti a giustificare una riduzione della pena.
La Valutazione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha rilevato che entrambe le questioni sollevate erano già state affrontate e respinte, con motivazioni adeguate, dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano illustrato in modo puntuale sia gli elementi di prova che fondavano la condanna, sia le ragioni per cui le attenuanti generiche non potevano essere concesse.
Di fronte a una motivazione definita ‘adeguata, logica e priva di contraddizioni’, la Cassazione ha concluso che il ricorso non presentava reali vizi di legittimità, ma si risolveva in una semplice richiesta di ‘rivalutazione delle emergenze processuali’.
Le motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I tribunali e le Corti d’Appello valutano le prove e ricostruiscono i fatti (giudizio di merito). La Corte di Cassazione, invece, verifica che nel fare ciò, i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano seguito un percorso logico-giuridico coerente (giudizio di legittimità).
Sottoporre alla Suprema Corte delle valutazioni che attengono al merito della vicenda è un’attività preclusa. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile proprio perché tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, mascherandolo da critica alla motivazione della sentenza impugnata. Questa pratica processuale è considerata non corretta e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa decisione rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, non sulla speranza di ottenere una diversa interpretazione delle prove. Le implicazioni pratiche sono chiare: per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure precise e pertinenti ai compiti del giudice di legittimità. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato è non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, si limitava a proporre una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati e motivati in modo adeguato dalla Corte d’Appello, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali erano i motivi principali del ricorso presentato dall’imputato?
Risposta: L’imputato contestava l’affermazione della sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il 21/03/1991
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME LorenzoCOGNOME
Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti;
considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l’atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (ai fogli 3 e 4) ha illustrato i plurimi elementi a carico dell’imputato (tabulati, versamento delle somme, dichiarazioni della persona offesa) e ha esposto le ragioni (al foglio 5) per cui ha negato le circostanze attenuanti generiche, per l’assenza di elementi positivamente valutabili, tali non potendo considerarsi il contegno processuale, oltre che la personalità dimostrata dall’imputato;
considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 24/09/2024