Ricorso Inammissibile: Quando la Riqualificazione da Ricettazione a Furto non Supera il Vaglio della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La decisione sottolinea come la richiesta di riqualificazione di un reato, se formulata in modo generico e finalizzata a una mera rivalutazione dei fatti, sia destinata a un esito di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, per essere stato trovato in possesso di un’automobile risultata rubata. L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, avanzando tre motivi di doglianza principali. L’obiettivo era ottenere una riqualificazione del fatto da ricettazione a furto, con la conseguente declaratoria di non luogo a procedere per mancanza della necessaria querela, oppure, in subordine, il riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
La difesa dell’imputato ha basato la sua strategia su due argomenti principali, entrambi respinti dalla Corte per ragioni procedurali e di merito.
La genericità della richiesta di riqualificazione del reato
Il cuore del ricorso risiedeva nella richiesta di modificare l’inquadramento giuridico del fatto. Secondo la difesa, l’imputato non avrebbe ricevuto il bene rubato da altri, ma sarebbe stato l’autore stesso del furto. Questa distinzione è cruciale: mentre la ricettazione è procedibile d’ufficio, il furto semplice richiede la querela della persona offesa. La sua assenza avrebbe estinto il reato.
La Cassazione ha tuttavia dichiarato questo motivo inammissibile. La Corte ha chiarito che una richiesta di derubricazione, per essere valutata in sede di legittimità, non può essere generica. L’imputato deve fornire indicazioni circostanziate e specifiche, anche provenienti dalle sue stesse dichiarazioni, che dimostrino in modo plausibile la sua diretta partecipazione al furto. In questo caso, il ricorso si limitava a sollecitare una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità
In via subordinata, l’imputato lamentava la mancata concessione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
La Suprema Corte ha ricordato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato la sua decisione, escludendo la particolare tenuità in considerazione della tipologia del bene ricettato: un’automobile in ottime condizioni. Tale valutazione è stata considerata logica e non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi consolidati. In primo luogo, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate nei gradi di merito. L’appellante non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti, ma deve individuare specifici vizi di legge o travisamenti della prova che inficino la logicità della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la richiesta di riqualificazione era astratta e non ancorata a elementi concreti non valutati dai giudici precedenti. In secondo luogo, il potere discrezionale del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle circostanze attenuanti è sindacabile solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o contraddittoria, vizio che la Corte non ha ravvisato nella decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la strategia difensiva in Cassazione deve essere rigorosamente impostata su questioni di diritto. Un appello che si risolve in una critica generica alla valutazione dei fatti o in una richiesta di riesame delle prove è destinato all’inammissibilità. Per sperare di ottenere una riqualificazione del reato, è indispensabile che l’atto di appello individui con precisione le emergenze processuali che dimostrino la diversa natura del fatto, altrimenti il tentativo si scontrerà inevitabilmente con la barriera del giudizio di legittimità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sigilla l’esito negativo di un’impugnazione non correttamente impostata.
Perché la richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a furto è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché ritenuta generica. L’imputato non ha fornito indicazioni specifiche e circostanziate che potessero dimostrare il suo coinvolgimento diretto nel furto, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere un nuovo esame delle prove?
No, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti, non riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti.
Su quale base è stata negata l’attenuante della particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito fosse adeguatamente motivata e rientrasse nel suo potere discrezionale. La negazione dell’attenuante era giustificata dalla natura del bene ricettato, ovvero un’automobile in ottime condizioni, il cui valore e utilità sono stati considerati non trascurabili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale ricettazione e, previa riqualificazione nel reato di furto, la declaratoria di non luogo a procedere per difetto di querela, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte;
che infatti è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l’imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, NOME COGNOME, Rv. 285313);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente escluso, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, la particolare tenuità alla luce della tipologia di bene ricettato, trattandosi di un’auto in ottime condizioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente