Ricorso inammissibile: quando la rinuncia a comparire chiude la porta a future contestazioni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia volontaria e consapevole a presenziare al proprio processo preclude la possibilità di sollevare successivamente eccezioni basate su un presunto legittimo impedimento. Questo caso, che ha portato alla dichiarazione di un ricorso inammissibile, offre spunti cruciali sull’importanza delle scelte processuali dell’imputato e sui limiti delle impugnazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti, ha presentato ricorso per cassazione. Il fulcro del suo gravame era la presunta nullità della sentenza di primo grado. Secondo la difesa, il giudizio si era svolto in sua assenza a causa di un legittimo impedimento, nonostante agli atti risultasse una sua precedente e valida rinuncia a comparire all’udienza. La Corte d’Appello di Bologna aveva già respinto questa tesi, ritenendo la rinuncia pienamente valida ed efficace.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: i motivi del ricorso sono stati giudicati ‘non consentiti dalla legge’ e ‘manifestamente infondati’. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi.
Le Motivazioni della Sentenza
La Cassazione ha spiegato in modo chiaro le ragioni dietro la sua decisione. In primo luogo, ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva già adeguatamente motivato in merito alla volontarietà e consapevolezza della dichiarazione di rinuncia a comparire resa dall’imputato. Le argomentazioni presentate nel ricorso non hanno scalfito la solidità di tale valutazione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato un vizio procedurale nel ricorso stesso. La difesa ha tentato di introdurre un nuovo elemento, sostenendo che la dichiarazione di rinuncia non fosse materialmente presente agli atti. Tuttavia, questo specifico punto non era mai stato sollevato nei motivi di appello. Introdurre nuove questioni di fatto in sede di legittimità è una pratica non consentita, che contribuisce a rendere il ricorso inammissibile. Infine, anche una memoria successiva presentata dalla difesa è stata giudicata una mera reiterazione di argomenti già ritenuti infondati e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il valore della rinuncia a comparire come atto processuale definitivo e consapevole. Una volta che l’imputato sceglie liberamente di non partecipare al processo, non può, in un secondo momento, invalidare il procedimento lamentando un impedimento che la sua stessa rinuncia aveva reso irrilevante. La decisione evidenzia anche la necessità di una strategia difensiva coerente: tutte le eccezioni e le contestazioni devono essere sollevate nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare nel giudizio di appello. Tentare di introdurre nuovi elementi di fatto davanti alla Corte di Cassazione si rivela una strategia destinata al fallimento, che può portare non solo alla reiezione del ricorso, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati. Inoltre, la difesa ha tentato di introdurre in Cassazione una questione nuova che non era stata sollevata nei motivi di appello.
Che valore ha la rinuncia a comparire dell’imputato in un processo?
Secondo questa ordinanza, una rinuncia a comparire, se resa in modo valido, volontario e consapevole, è un atto che preclude all’imputato di contestare successivamente la validità del processo per la sua assenza, anche in presenza di un potenziale legittimo impedimento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria del 3 gennaio 2024 di NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R., 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati avendo il giudice dì appello correttamente disatteso l’eccezione, oggi riproposta, di nullità della sentenza di primo grado sull’allegazione del legittimo impedimento dell’imputato detenuto a comparire all’udienza, in presenza della valida rinuncia. Esaustive sul punto della volontarietà e consapevolezza della dichiarazione, in tal senso, dell’imputato, sono le considerazioni (cfr. pag. 6) della sentenza impugnata, confutate nel ricorso anche allegando che agli atti non si rinviene la dichiarazione di rinuncia che non era stata messa in discussione, invece, con i motivi di appello;
che la memoria è reiterativa delle svolte argomentazioni, ritenute inammissibili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presi íte