Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a CATANIA nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a LICODIA EUBEA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentito lAVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alla
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rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, nella sua qualità di parte civile. impugna la sentenza in data 25/03/2022 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 10/02/2020 del Tribunale di Catania, che aveva assolto COGNOME NOME per il reato di truffa.
Deduce:
1.1. Vizio di motivazione in relazione alla natura simulata della vendita datata 04/04/1996; Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione del teste COGNOME; Vizio di motivazione per l’omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; Vizio di motivazione in relazione all’attribuzione di indice della natura simulata della vendita datata 04/04/1996 a circostanza di segno opposto e contrario.
Il ricorrente -sotto plurime intitolazioni, dianzi sunteggiate solo in partesostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la natura simulata della vendita datata 04/04/196, pur in presenza di dichiarazioni e circostanze che avrebbero dovuto escludere tale natura.
1.2. Anche il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione di indice della natura simulata della vendita datata 04/04/1996 a circostanza di segno opposto e contrario.
Anche in questo caso si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente attribuito natura simulata alla vendita datata 04/04/1996.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile perché privo di censure scrutinabili in sede di legittimità.
Esso, infatti, in entrambi i motivi di cui si compone si risolve nella mera rilettura di tutte gli elementi indicati nell’intitolazione e reinterpretati al fi negare la natura simulata della vendita del 04/0471996, così opponendo alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito.
Da ciò la prima causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, dell credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – ,
Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
A ciò si aggiunga che i motivi sono -altresì- la mera reiterazione delle medesime questioni proposte davanti al giudice dell’appello e da questo affrontate e puntualmente risolte, con motivazione sostanzialmente rimasta indenne da censure di legittimità.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado da COGNOME NOME.
Invero, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato può essere disposta, ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (Sez. 5 – , Sentenza n. 20383 del 23/02/2023, Borgiacchi, Rv. 284452 – 01).
Tale presupposti sussistono nel caso in esame, con conseguente condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall’imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall’imputato che liquida in complessivi euro tremilasecentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
La Presldente