Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rilettura dei Fatti
L’ordinanza n. 22339 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, senza individuare specifici errori di diritto, la sua sorte è segnata: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo provvedimento offre un’occasione preziosa per comprendere i limiti del giudizio in Cassazione e le ragioni che ne stanno alla base.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per una serie di reati aggravati. In particolare, i giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità per l’impossessamento di una borsa, l’uso di violenza nei confronti della vittima e una successiva aggressione con un’arma. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna, ritenendo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove pienamente fondate.
L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali. Con i primi due, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici avessero errato nell’affermare la sua responsabilità penale. Con il terzo motivo, contestava la qualificazione giuridica dei fatti, chiedendo una derubricazione in reati meno gravi come la violenza privata o le lesioni lievi, per una presunta assenza dell’intento di rapina.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno spiegato che le censure mosse dall’imputato non vertevano su reali errori di diritto o su palesi illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, esse miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logica e coerente, espressa dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse esaminato in modo approfondito (nelle pagine da 5 a 8) tutte le prove, giungendo a conclusioni esenti da vizi logici e giuridici. L’impossessamento della borsa, la violenza sulla vittima e l’uso dell’arma erano stati pacificamente dimostrati. Pertanto, i primi due motivi di ricorso sono stati ritenuti un tentativo di proporre una ‘rilettura’ alternativa dei fatti, compito che spetta esclusivamente al giudice di merito.
Anche il terzo motivo, relativo alla derubricazione del reato, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che si trattava della mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva applicato in modo corretto i principi consolidati della giurisprudenza in materia di elemento soggettivo della rapina.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Suprema Corte è netta: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ha un’importante implicazione pratica: chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione deve concentrarsi su specifici errori di diritto (violazione di legge) o su difetti manifesti e decisivi nel ragionamento del giudice (vizio di motivazione), senza sperare in un nuovo esame delle prove. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La sua funzione è di legittimità, ovvero controllare la corretta applicazione della legge, non di merito, che è riservata ai giudici dei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, tende a ottenere un’alternativa ricostruzione dei fatti già vagliati dal giudice di merito, oppure quando ripropone censure già adeguatamente respinte nei gradi precedenti senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME, nato a Poggibonsi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per tutti i reati aggravati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quell adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-8 sulle risultanze istruttorie, da cui è pacificamente emerso l’impossessamento della borsa da parte dell’imputato, sulla violenza perpetrata nei confronti della vittima e sulla successiva aggressione con l’utilizzo dell’arma);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fa nonché la mancata derubricazione degli stessi nelle fattispecie di violenza privata o di lesioni lievi per assenza dell’elemento soggettivo della rapina in capo all’agente, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi a pag. 7 dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamato nella sentenza impugnata (si veda: Sez. 2, n. 44712 del 29/10/2009, Sorrenti, Rv. 245693-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.