Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23145 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di COGNOME NOME per un tentativo di furto pluriaggravato (in Mestre il 12/12/2017), con equivalenza della rite attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen;
che la difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all procedibilità del reato, ora a querela di parte giusta riforma Cartabia;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi ritenere quello con il quale si ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della quere di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha successivamente alla sente impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibil (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01; n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimit sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lg ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, in fattispecie re tentato furto aggravato dall’aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha rite inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione dell querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sente impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. ottobre 2022, n. 150);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024.
La Consigliera est.
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