Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità e sull’applicazione delle sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. Il caso riguardava un imputato condannato per rapina aggravata e cessione continuata di sostanze stupefacenti. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado, presentava appello. La Corte di Appello di Torino, pur confermando la sua responsabilità, aveva riformato la pena. In particolare, aveva escluso l’aggravante della recidiva e riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche, rideterminando così la sanzione. Nonostante questo parziale accoglimento, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente contestava la sentenza d’appello su tre fronti principali, ma la Suprema Corte ha ritenuto le sue argomentazioni non meritevoli di accoglimento.
La Reiterazione dei Motivi: un Ricorso Inammissibile per Definizione
I primi due motivi del ricorso erano incentrati sulla responsabilità per la cessione di stupefacenti. L’imputato chiedeva una rilettura delle intercettazioni e una diversa qualificazione giuridica del reato, sostenendo che si trattasse di un’ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90). La Cassazione ha bollato questi motivi come meramente reiterativi di doglianze già esaminate e logicamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti motivato in modo congruo la loro decisione, evidenziando la continuità dell’attività di spaccio e un minimo apparato organizzativo, elementi che escludevano la lieve entità. La Suprema Corte ha ribadito che chiedere una nuova valutazione delle prove, come le intercettazioni, è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Riforma Cartabia e Sanzioni Sostitutive: la Necessità della Richiesta
Il terzo motivo, definito ‘manifestamente infondato’, riguardava la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive per le pene detentive brevi, introdotte dalla Riforma Cartabia (art. 20-bis cod. pen.). Il ricorrente lamentava che il giudice d’appello non si fosse pronunciato su questo punto. La Cassazione ha colto l’occasione per consolidare un principio giurisprudenziale cruciale: affinché il giudice d’appello possa applicare tali sanzioni, è indispensabile una richiesta esplicita da parte dell’imputato. Tale richiesta non deve necessariamente essere contenuta nell’atto di impugnazione, ma deve pervenire al più tardi durante l’udienza di discussione. In assenza di una specifica istanza, il giudice non è tenuto a pronunciarsi d’ufficio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati del diritto processuale penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente scrutinato e disatteso le argomentazioni difensive, rendendo il ricorso su tali punti una mera ripetizione inammissibile.
In secondo luogo, per quanto riguarda le sanzioni sostitutive, la Corte ha applicato un’interpretazione rigorosa della disciplina transitoria della Riforma Cartabia. Richiedere una specifica istanza da parte dell’imputato risponde a una logica di collaborazione processuale e responsabilizzazione delle parti, evitando che il giudice debba esplorare d’ufficio opzioni non sollecitate dalla difesa.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una terza valutazione del merito della causa. Inoltre, chiarisce in modo inequivocabile che i benefici introdotti da nuove riforme, come le sanzioni sostitutive, devono essere richiesti attivamente dalle parti interessate secondo le modalità previste dalla legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse argomentazioni (doglianze) già esaminate e respinte in modo logico e corretto dalla corte precedente, oppure quando chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello).
Per ottenere le sanzioni sostitutive della Riforma Cartabia in appello, il giudice può applicarle di sua iniziativa?
No. Secondo la giurisprudenza citata, affinché il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle sanzioni sostitutive, è necessaria una richiesta specifica da parte dell’imputato. Questa richiesta deve essere presentata al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del processo d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha presentato (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, esclusa la recidiva e riconosciuta la prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, rideterminato la pena inflitta all’imputato per i delitti di rapina aggravata e cessione con di sostanze stupefacenti ascrittigli in rubrica;
-rilevato che i primi due motivi che censurano la conferma di responsabilità per la cessione contestata al capo 7, consumata in data anteriore e prossima al 18/5/2021, e l qualificazione giuridica del reato continuato di cui allo stesso capo sono reiterativi di do che la sentenza impugnata ha congruamente scrutinato e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; il difensore insiste richiesta assolutoria in relazione alla cessione di hashish sollecitando una rilettura deg RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, preclusa in questa sede a fronte di un’interpretazione dei giudici di (pagg. 11/12) che non palesa criticità; la Corte territoriale, inoltre, ha disatteso la di qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotte ai sensi dell’art. 73, comma 5, DPR 309/90 evidenziando (pag 13) la continuità dell’attività di spaccio, la predisposizione di un seppur minimo app organizzativo, la rilevanza ponderale dei quantitativi ceduti, effettuando un apprezzamen conforme alle emergenze acquisite e all’elaborazione giurisprudenziale (Sez. 3, n. 13115 de 06/02/2020, Rv. 279657-01; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529-01), solo assertivamente confutato dal ricorrente;
considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte in più occasioni chiarito in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’ar cod. pen. che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro appli come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 28601701;Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751- 01;Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285729-01; Sez. 6, n. 33027 del 10/5/2023, Rv. 285090-01);
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
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