Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Revoca della Detenzione Domiciliare
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze possono essere significative, come dimostra una recente ordinanza. Questo concetto è fondamentale nel diritto processuale penale, poiché un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge non viene nemmeno esaminata nel merito. Analizziamo un caso pratico in cui la Suprema Corte ha respinto l’appello di un condannato contro la revoca della detenzione domiciliare, rendendo la decisione definitiva e condannandolo a ulteriori spese.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Alternativa alla Revoca
Il caso ha origine da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che aveva revocato la detenzione domiciliare precedentemente concessa a un individuo. La misura era stata sospesa in via cautelare da un Magistrato di sorveglianza e, successivamente, il Tribunale collegiale aveva ratificato tale decisione, disponendo la revoca definitiva. La base di questa decisione era legata a una specifica condotta tenuta dal soggetto, documentata in un’annotazione dei Carabinieri, che il giudice di merito ha ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Inammissibile
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale.
2. Carenza e illogicità della motivazione, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i punti, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile per l’appellante è stato il carattere dei motivi presentati. La Suprema Corte ha evidenziato come le censure mosse fossero una mera riproduzione di argomenti già ampiamente discussi e respinti dai giudici di merito. Un ricorso in cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale rivolta contro le argomentazioni della decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Il Mancato Confronto con la Motivazione Originaria
Inoltre, l’appello è stato giudicato aspecifico perché non si è confrontato adeguatamente con il nucleo centrale della motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva basato la revoca non su meri “comportamenti scortesi”, come sostenuto dalla difesa, ma sugli esiti di un’annotazione dei Carabinieri che descriveva una condotta ben precisa tenuta dal soggetto al momento della notifica del decreto di sospensione. Il ricorso non ha contestato efficacemente questa valutazione, rendendo l’impugnazione debole e parziale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il destino del ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre sottolineato che la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza era ormai superata dalla decisione finale, che rendeva il provvedimento definitivo. Peraltro, una richiesta analoga era già stata respinta in precedenza dal competente Ufficio di sorveglianza.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione basandosi su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha riaffermato che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità. Le doglianze del ricorrente, essendo riproduttive e non specifiche, non rientravano nei vizi di legge o di motivazione censurabili in quella sede. In secondo luogo, il ragionamento del giudice di sorveglianza è stato giudicato lineare e logico, avendo escluso che le condotte accertate fossero semplici scortesie e valorizzando invece le prove documentali (l’annotazione dei Carabinieri) che il ricorso non aveva saputo confutare efficacemente.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. La prima è stata la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, ancora più gravosa, è stata la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione deve essere fondata su critiche pertinenti e specifiche alla decisione che si contesta. Proporre un ricorso generico o ripetitivo non solo non porta al risultato sperato, ma espone a sanzioni economiche e rende definitiva la decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomenti già valutati e respinti dal giudice di merito. Inoltre, l’appello non si confrontava in modo specifico e completo con le argomentazioni centrali dell’ordinanza impugnata, in particolare riguardo alla condotta del ricorrente documentata dai Carabinieri.
Qual è la conseguenza principale di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Nel caso specifico, la revoca della detenzione domiciliare è diventata esecutiva a tutti gli effetti.
Il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione?
Sì, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza di sospensione cautelativa e ha revocato la detenzione domiciliare, concessa con provvedimento del 22 agosto 2023 dal Tribunale di sorveglianza a Rudi Cunego, in relazione all’esecuzione della pena residua di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 27 giugno 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.
Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale – primo motivo; istanza di sospensione dell’esecuzione, carenza e illogicità della motivazione – secondo motivo) sono inammissibili in quanto denunciano vizi riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito, non scanditi peraltro da specifica critica rispetto alle argomentazioni a base dell’ordinanza (cfr. p. seconda del provvedimento).
Rilevato, invero, che il ragionamento lineare e non manifestamente illogico del giudice di sorveglianza esclude che le condotte accertate abbiano assunto i connotati di meri comportamenti scortesi del condannato, privi di condotte violente, soprattutto rimarcando gli esiti dell’annotazione dei Carabinieri che hanno dato conto della condotta tenuta all’atto dell’esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa, parte della motivazione dell’ordinanza con la quale il ricorso non si confronta compiutamente risultando, in parte qua, anche aspecifico.
Rilevato, altresì, quanto al secondo motivo, con particolare riferimento alla richiesta sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata che questa è superata dell’ odierna decisione che rende definitivo il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione e che, comunque, con provvedimento del 4 dicembre 2023, è stata respinta la richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento dal competente Ufficio di sorveglianza (cfr. ordinanza di rigetto pervenuta a mezzo p.e.c.).
Ritenuto che all’impugnazione inammissibile segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME