Ricorso Inammissibile: Quando la Mancata Revisione Critica Blocca le Misure Alternative
L’accesso a misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova, non è un diritto automatico ma il risultato di una valutazione complessa sulla personalità del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la sola anzianità dei precedenti penali non è sufficiente se manca un’autentica revisione critica della propria condotta. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile possa derivare da una richiesta che ignora la necessità di dimostrare un reale percorso di cambiamento, fondandosi su argomenti ritenuti manifestamente infondati.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un condannato aveva presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta. La decisione si basava non solo sulla storia criminale del soggetto, ma soprattutto sulle risultanze delle relazioni dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e della valutazione di una psicologa. Da questi documenti emergeva un quadro chiaro: il condannato non aveva intrapreso, nemmeno superficialmente, un percorso di analisi critica dei suoi comportamenti antigiuridici passati né aveva assimilato schemi comportamentali alternativi.
La Valutazione e il ricorso inammissibile in Cassazione
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la valutazione fosse viziata. Secondo il ricorrente, i giudici si erano concentrati esclusivamente su precedenti penali molto datati, risalenti addirittura al 1994, senza considerare l’intero percorso successivo, inclusa la collaborazione offerta.
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno sottolineato che il giudice di sorveglianza non si è affatto limitato a un’analisi anagrafica dei reati, ma ha condotto una valutazione approfondita e attuale della personalità del condannato.
Oltre i Precedenti Penali: Il Cuore della Decisione
Il punto centrale della decisione risiede nella differenza tra il riesame dei fatti e il controllo di legittimità. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e coerente.
Nel caso specifico, il ricorso non denunciava un errore di diritto, ma tentava di proporre una “lettura alternativa” degli elementi già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso affermando che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una spiegazione adeguata e coerente per il suo diniego. La decisione non era basata su un singolo elemento, ma su un insieme di fattori convergenti:
1. Curriculum Criminale: Seppur datato, è stato considerato come punto di partenza.
2. Relazione dell’UEPE: Ha evidenziato l’assenza di un percorso di revisione critica.
3. Giudizio della Psicologa: Ha confermato la mancata assimilazione di nuovi schemi comportamentali.
La doglianza del ricorrente è stata quindi ritenuta un tentativo di sollecitare un nuovo giudizio di merito, operazione preclusa alla Corte di Cassazione. Le censure proposte erano, pertanto, manifestamente infondate, conducendo alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per accedere alle misure alternative, non basta dimostrare di non aver commesso reati recenti. È indispensabile provare di aver intrapreso un percorso di cambiamento interiore. La giustizia richiede la prova di una genuina “revisione critica delle condotte antigiuridiche”, un processo che deve essere documentato e verificabile attraverso le relazioni degli specialisti che seguono il condannato. Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione dei fatti senza individuare specifici vizi di legge è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza, un’attività che non è permessa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
È sufficiente che i precedenti penali di un condannato siano molto datati per ottenere misure alternative alla detenzione?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che la valutazione del giudice deve essere complessiva e attuale. L’anzianità dei precedenti è solo uno degli elementi, ma assume un ruolo secondario se le relazioni psicologiche e dei servizi sociali dimostrano che il condannato non ha ancora avviato un serio percorso di revisione critica del proprio passato criminale.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare le misure alternative?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su un’analisi congiunta di più fattori: il curriculum criminale del soggetto, la relazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e il giudizio di una psicologa. Da questi elementi è emerso che il condannato non aveva iniziato alcun percorso di revisione critica delle sue condotte né aveva interiorizzato nuovi modelli di comportamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali risalenti da ultimo all’anno 1994, senza considerare l’intero percorso, come la collaborazione prestata;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento al curriculum criminale del condannato e, soprattutto, con l’analisi della relazione dell’U (/EPE di Cosenza e al giudizio della psicologa ex art. 80 ord. pen., atti dai quali emerge che non è iniziato, neanche larvatamente un percorso di revisione critica delle condotte antigiuridiche- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni, ciò anche riguardo alla mancata assimilazione degli schemi comportamentali;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna deJricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna n 1/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024