Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È necessario presentare argomentazioni giuridiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando si limita a ripetere argomenti già respinti, senza affrontare il cuore della motivazione del giudice precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto a seguito di una perquisizione in un locale di sua proprietà. All’interno, le forze dell’ordine avevano rinvenuto diverse autovetture di provenienza furtiva, oltre a una serie di strumenti e attrezzi specifici per lo smontaggio di pezzi meccanici e di carrozzeria. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, basando la propria decisione su elementi concreti come la presenza dei veicoli rubati nel locale e l’assenza di spiegazioni discolpanti da parte dell’interessato. A rafforzare il quadro accusatorio, vi era anche la prova di un contatto telefonico tra l’imputato e il responsabile del furto di uno dei mezzi ritrovati.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali, entrambi giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché rappresentava una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse difese, senza però confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. In particolare, non aveva fornito contro-argomentazioni specifiche riguardo alla prova del contatto telefonico, un elemento chiave che lo collegava direttamente all’attività illecita. La Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Manifesta Infondatezza delle Censure
Il secondo motivo, con cui si contestavano sia la qualificazione giuridica dei fatti sia l’eccessività della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Per quanto riguarda la qualificazione, i giudici hanno osservato che molte delle auto erano state private delle targhe, una condotta chiaramente finalizzata a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, giustificando così il trattamento sanzionatorio applicato.
Per quanto riguarda l’entità della pena, la Corte ha ricordato che la sua determinazione (o ‘graduazione’) è un compito riservato al giudice di merito. La censura è inammissibile in sede di legittimità se, come in questo caso, la decisione è stata motivata in modo adeguato, facendo riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale, come la particolare gravità della condotta e l’evidente capacità criminale dimostrata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri procedurali. In primo luogo, il ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già respinte, ma deve attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziandone vizi di legittimità. In secondo luogo, le valutazioni di merito, come la ricostruzione dei fatti o la quantificazione della pena, non sono sindacabili in Cassazione se il giudice inferiore ha fornito una motivazione logica, coerente e conforme ai principi di legge. In questo caso, la Corte d’Appello aveva assolto al proprio onere argomentativo, collegando la responsabilità dell’imputato a una serie di elementi concreti e valutando la pena in base alla gravità del reato e alla personalità dell’autore.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una speranza di accoglimento, deve andare oltre la semplice contestazione dei fatti. È essenziale formulare censure specifiche che mettano in luce errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Diversamente, il rischio è quello di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi che sono una mera ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) di argomenti già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, oppure quando le censure sono manifestamente infondate.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Generalmente no. La valutazione sull’entità della pena (‘graduazione della pena’) è riservata al giudice di merito e non è consentita in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o basata su criteri errati. Se la decisione è adeguatamente motivata secondo gli artt. 132 e 133 del codice penale, non può essere riesaminata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza criticare specificamente le ragioni della decisione impugnata o senza sollevare nuove questioni di legittimità. Questo rende il motivo di ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13150 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvo nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla di merito; il giudice di appello, infatti, ha assolto all’onere argomentativo (pagg.7-8) po alla base della dichiarazione di responsabilità la presenza, al momento della perquisizione d locale di proprietà dell’imputato, di svariate autovetture di origine furtiva e di una serie d e strumenti idonei allo smontaggio di pezzi meccanici e di carrozzeria, non avendo, inoltre, nu addotto l’imputato a sua discolpa; quanto al profilo dell’inutilizzabilità delle dichiaraz genitore dell’imputato, circa il possesso del luogo in cui furono rinvenuti i mezzi e le attrezz il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato conto d documentato contatto telefonico tra l’imputato e il responsabile del furto del mezzo, poi rinven nell’officina della famiglia Cardone;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta sia la qualificazione giuridica dei fat l’eccessività della pena, è manifestamente infondato quanto al primo aspetto (risultando ch molte tra le vetture erano già state private delle targhe di circolazione, condotta pacificam finalizzata ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del veicolo: Sez. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 271553 – 01); quanto al secondo aspetto, la censura risulta non consentita in sede di legittimità, oltre ad esser manifestamente infondata, per investe la valutazione, riservata al giudice di merito, in ordine alla graduazione della valutazione che nella specie è stata adeguatamente operata, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (pag. 8) attraverso il riferimento agli elementi ritenuti de rilevanti, apprezzando la condotta particolarmente grave l’evidente capacità crimina dell’imputato (atteso il collegamento con soggetti dediti alla consumazione di furti di autovet oltre che la presenza di un numero elevato di veicoli e di pezzi meccanici e di carrozze riconducibili a diversi modelli e marche di vetture);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.