Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, n. Termoli (Cb) 04/11/1995 Di NOME COGNOME n. Piedimonte Matese (Ce) 13/10/1987 COGNOME NOMECOGNOME n. Piedimonte Matese (Ce) 04/02/1998
avverso la sentenza n. 5063/23 della Corte di appello di Napoli del 14/04/2023
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME e per l’annullamento della sentenza nei confronti del COGNOME per quanto attiene al riconoscimento della continuazione con le precedente condanna con rinvio ai fini della rideternninazione della pena e rigetto nel resto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine a plurimi episodi di concorso nella detenzione e cessione, anche in favore di minorenni, di sostanze stupefacenti dei tipi crack, hashish, cocaina e marijuana (artt. 110, 112 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990), escludendo la ricorrenza di fatti di lieve entità e confermando le pene loro inflitte dal primo giudice ad eccezione della appellante COGNOME cui la pena è stata ridotta alla misura di tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, in forza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono i motivi di seguito rispettivamente esposti.
3. NOME NOME
3.1. Vizi congiunti della motivazione in relazione al manc:ato riconoscimento della fattispecie giuridica di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello ritenuto soddisfacenti le motivazioni del giudice di primo grado che aveva escluso la riconducibilità dei fatti alle ipotesi di lieve entità per una serie di indici (esercizio non episodico dell’attività di spaccio, pluralità dei tipi di sostanze spacciate, esistenza di rudimentale organizzazione, capacità di saturazione del mercato di riferimento) compiutamente esposti in sentenza.
3.2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al diniego della concessione della concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, unitamente alla previsione del minimo della pena.
3.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato dissequestro della somma di euro 895,00 sottoposta a confisca.
4. Di NOME COGNOME
4.1. Vizi congiunti di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie giuridica di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
4.2. Mancanza della motivazione con riferimento all’esclusione della contestata recidiva.
4.3. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al diniego della concessione della concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente e non equivalente rispetto alla recidiva, unitamente alla previsione del minimo della pena.
4.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato dissequestro della somma di euro 895,00 sottoposta a confisca.
5. Fargnoli NOME
5.1. Violazione di legge e vizi di motivazione oltre che motivazione apparente in relazione ai criteri ed ai canoni utilizzati per ritenere insussistente il vincol della continuazione esterna tra i reati contestati e quelli oggetto di precedente sentenza emessa dalla stessa Corte di appello di Napoli in data 15 aprile 2021.
5.2. Vizi congiunti di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis, 132 e 133 cod. pen. per la mancata applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla aggravante speciale contestata (art. 80, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990), nonostante la piena confessione resa sugli addebiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le regioni di seguito indicate.
2. Ricorso COGNOME
Come si desume agevolmente dalla lettura della sentenza impugnata, v’è perfetta sovrapponibilità tra primo motivo del ricorso per cassazione e secondo motivo di appello, inerente al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit.) nelle condotte in addebito e tra terzo motivo di ricorso per cassazione e ultimo motivo di appello, riguardante la confisca della somma di denaro in sequestro.
Alle doglianze la Corte di merito ha risposto in maniera congrua (pag. 11-13 e pag. 14-15), mentre la ricorrente non offre temi nuovi di discussione, per cui può e deve farsi applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (tra molte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201, Boutartour, Rv. 277710).
Il secondo motivo risulta, invece, improponibile sotto il diverso profilo dello atteggiarsi a mera critica del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie consistito nella scelta di applicare la diminuzione a titolo di attenuanti generiche non nella massima estensione prevista dalla legge.
3. Ricorso Di NOME
Con riferimento al primo motivo di doglianza si rinvia alle considerazioni svolte riguardo al corrispondente motivo del ricorso COGNOME.
Quanto al secondo, si rinvia alle pertinenti, logicamente congrue e come tali insindacabili valutazioni svolte dalla Corte di appello alle pag. 13-14 della sentenza impugnata.
L’argomento del terzo motivo ha già trovato congrua riposta a pag. 14 della sentenza di appello e così deve dirsi del quarto e ultimo motivo, identico all’ultimo motivo del ricorso COGNOME.
Anche nel caso di tale ricorrente spiega, pertanto, effetto il ricordato principio in tema di aspecificità per reiterazione dei motivi di ricorso per cassazione.
4. Ricorso COGNOME
Identiche considerazioni vanno svolte cori riferimento all’impugnazione di tale ricorrente.
Sul tema del mancato riconoscimento della continuazione c.d. esterna si è pronunciata in maniera diffusa e adeguata sia la Corte territoriale (pag. 9-10 in relazione al primo motivo di gravame) sia, richiamato per relationem, il giudice di primo grado (pag. 112 sent. 01/07/2022 del G.u.p. Trib. S. Maria C.V.)
Lo stesso è a dirsi del secondo motivo, riguardante la mancata applicazione in prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche in ragione dell’intervenuta confessione resa dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia.
Anche su tale punto della decisione la Corte di merito ha congruamente argomentato (pag. 10-11 sent. impugnata), confermando il giudizio espresso e la motivazione con esso coerente svolta dal giudice di primo grado.
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Depositato in Cancelleria