Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione sulla Recidiva è Insindacabile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un imputato presenta un ricorso inammissibile, sollevando questioni che esulano dal controllo della Corte Suprema, la conseguenza è la conferma della decisione impugnata e la condanna alle spese. Questo caso specifico offre un chiaro esempio, trattando della valutazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990), ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era focalizzato su un aspetto specifico della determinazione della pena: la mancata esclusione della recidiva. L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato le circostanze, che a suo dire avrebbero dovuto portare a escludere tale aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione netta tra il giudizio di merito, che si occupa di accertare i fatti e valutare le prove, e il giudizio di legittimità, che spetta alla Cassazione e si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Il ricorso inammissibile e i limiti del giudizio di legittimità
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano un errore di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, in particolare riguardo all’opportunità di applicare l’aggravante della recidiva.
La Valutazione della Recidiva
La recidiva è una circostanza aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. La sua applicazione non è automatica, ma è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo deve valutare se il nuovo reato sia effettivamente espressione di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
I giudici della Cassazione hanno spiegato che la decisione di concedere o meno le attenuanti o di escludere le aggravanti, come la recidiva, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Tale giudizio è sottratto al controllo di legittimità se, come nel caso di specie, è supportato da una motivazione esauriente e logica. La Corte d’Appello aveva infatti giustificato la sua decisione tenendo conto delle modalità concrete del fatto e della natura del reato, elementi sufficienti a sostenere la scelta di non escludere la recidiva. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione tale valutazione davanti alla Cassazione è stato considerato un tentativo di invadere la sfera di competenza del giudice di merito, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Le questioni relative all’apprezzamento delle prove e alla valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, se motivate in modo logico e coerente dal giudice di merito, non possono essere oggetto di censura in sede di legittimità. Per il ricorrente, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione sulla recidiva, una questione che rientra nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la valutazione sulla recidiva è rimessa al giudice di merito?
Significa che spetta al giudice di primo grado e d’appello decidere se applicare o meno l’aggravante della recidiva, basando la propria scelta sulle modalità concrete del fatto e sulla natura del reato. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47496 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il 26/05/1976
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
‘
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata esclusione della recidiva, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti o come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della omologa natura del reato per il quale si è registrata la ricaduta nella commissione del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere