Ricorso Inammissibile: Quando la Riforma Cartabia non si Applica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale del diritto processuale penale, specialmente alla luce delle recenti novità legislative. La pronuncia in esame stabilisce un principio netto: se un ricorso è viziato da inammissibilità, non è possibile beneficiare delle modifiche normative favorevoli sopravvenute, come l’introduzione della procedibilità a querela per alcuni reati. Questo caso, riguardante una condanna per lesioni stradali, dimostra come un ricorso inammissibile possa precludere l’applicazione di norme altrimenti vantaggiose per l’imputato.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce da una condanna per lesioni stradali, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze. La difesa dell’imputata ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo inadeguata la valutazione dei giudici di merito.
2. Mancanza della condizione di procedibilità: Nelle more del ricorso, era entrata in vigore la Riforma Cartabia, che ha reso il reato di lesioni stradali procedibile a querela di parte. Poiché nel caso di specie la querela non era mai stata presentata, la difesa sosteneva l’improcedibilità dell’azione penale.
La Decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile prevale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fondando la sua decisione su un’argomentazione precisa che distingue nettamente i due motivi di doglianza.
Analisi del Primo Motivo: Genericità e Assenza di Critica
Per quanto riguarda la presunta tenuità del fatto, i giudici hanno ritenuto il motivo del tutto generico. La difesa non aveva mosso una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza d’appello, che avevano adeguatamente giustificato il bisogno di pena basandosi su elementi concreti come la gravità della condotta, l’entità del danno e il grado della colpa. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve evidenziare un vizio logico o giuridico nella decisione impugnata. La mancanza di questa analisi ha reso il primo motivo, e di conseguenza l’intero ricorso, inammissibile.
Il Principio Fondamentale sul Secondo Motivo
È sul secondo motivo che la Corte enuncia il principio di diritto più rilevante. I giudici hanno affermato che un ricorso inammissibile non consente di esaminare questioni sopravvenute, come la modifica del regime di procedibilità. L’inammissibilità dell’atto di impugnazione agisce come un filtro che “cristallizza” la situazione giuridica al momento della decisione impugnata, precludendo l’analisi di qualsiasi altra questione.
La Corte ha specificato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non opera come un’abolitio criminis, ovvero come l’abrogazione del reato, che avrebbe avuto un effetto retroattivo travolgente. Si tratta, invece, di una mera modifica processuale che non può “sanare” un ricorso affetto da un vizio originario e insanabile di inammissibilità.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’inammissibilità è una sanzione processuale che deriva dalla violazione delle regole che disciplinano l’accesso al giudizio di legittimità. Permettere a un imputato, che ha presentato un ricorso viziato, di beneficiare di una legge favorevole sopravvenuta creerebbe una disparità di trattamento e minerebbe la funzione stessa del giudizio di Cassazione, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare il merito dei fatti. La decisione ribadisce che il ricorso deve essere valido ed efficace fin dall’inizio per poter portare all’attenzione della Corte qualsiasi questione, inclusa quella relativa a nuove disposizioni normative.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione impedisce l’applicazione retroattiva della nuova disciplina sulla procedibilità a querela introdotta dalla Riforma Cartabia. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben argomentati, poiché un vizio formale o di contenuto può avere conseguenze definitive e precludere l’accesso a benefici normativi futuri.
Se una legge rende un reato procedibile a querela dopo la condanna, questa modifica si applica anche se il ricorso in Cassazione è difettoso?
No. Secondo questa ordinanza, se il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è viziato da inammissibilità, la Corte non può esaminare la questione della sopravvenuta procedibilità a querela. L’inammissibilità del ricorso prevale.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo, relativo alla tenuità del fatto, era formulato in modo generico e non conteneva un’analisi critica specifica delle argomentazioni della corte d’appello, limitandosi a contestare la valutazione dei fatti senza evidenziare vizi di legittimità.
Qual è la differenza tra la sopravvenuta procedibilità a querela e l’abolitio criminis secondo la Corte?
L’abolitio criminis cancella il reato con effetto retroattivo e prevale anche su un ricorso inammissibile. La sopravvenuta procedibilità a querela, invece, è una modifica delle condizioni processuali per iniziare l’azione penale; secondo la Corte, questa modifica non ha la stessa forza dell’abolitio criminis e non può superare il vizio di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato quella del Tribunale di Lucca di condanna di COGNOME NOME per lesioni stradali ( Marina di Pietrasanta il 24/5/2018);
che la difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi, con il primo dei quali deducendo vizio della motivazione quanto al rigetto dell’applicazione della causa di non punibilità all’art. 131 bis, cod. pen., contestando la valutazione operata dai giudici territoriali sul pun con il secondo, il difetto della condizione di procedibilità, a seguito della entrata in nelle more del ricorso, della riforma Cartabia che ha stabilito la procedibilità a querel reato per il quale è intervenuta condanna della ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. p quanto al primo motivo osservandosi che la doglianza non è scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’at d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e che, in ogni caso, i giudici territoriali adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti fini del relativo giudizio (gravità della condotta e del danno e grado della colpa); quan secondo motivo, ricordandosi che è inammissibile il ricorso con il quale si ponga, con un motiv unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 28546801; n. 49499 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per ef dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudic sostanziale, in fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall’aver usato violenza sulle in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdo successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condan della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024.