Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25447 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Santa Maria Capua Vetere il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/06/2023 COGNOMEa Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito, in difesa COGNOME‘imputato, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava l decisione di primo grado, che, previo riconoscimento COGNOMEe attenuanti generich aveva irrogato a NOME COGNOME la pena complessiva di due anni e otto mesi d reclusione e seimila euro di multa, avendolo riconosciuto colpevole dei reati, u in continuazione, di:
minaccia aggrava ai danni di NOME COGNOME;
detenzione illegale di arma comune da sparo;
ricettazione e alterazione COGNOMEa medesima;
resistenza a pubblico ufficiale;
lesione personale ai danni del personale di polizia giudiziaria operante;
detenzione abusiva di munizioni.
La prova di penale responsabilità era ricavata dalle deposizioni COGNOMEe perso offese e dei testimoni oculari presenti al fatto, in parte acquisii:e ai sensi 238 cod. proc. pen.; e, quanto alle violazioni concernenti le armi, altresì natura del fucile sequestrato, dalle condizioni in cui si presentava e dall’asse documentazione che consentisse di risalire all’origine COGNOME‘arma.
NOME COGNOME, ritualmente assistito dal suo difensore di fiducia, prop ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia supposti travisamenti COGNOMEa prov dichiarativa riguardante i reati di minaccia, resistenza e lesione person travisamenti riguarderebbero le testimonianze COGNOMEa persona offesa COGNOMECOGNOME COGNOME moglie COGNOME‘imputato (NOME COGNOMECOGNOME e dei militari COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE aut COGNOME‘arresto. Nel motivo sono riprodotti, per stralcio, i passaggi COGNOMEe depos da cui dovrebbe desumersi il travisamento.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, rispetto ai reati in materia di e munizioni, la contraddittorietà COGNOMEa decisione rispetto agli esiti COGNOMEa cons balistica del pubblico ministero, la quale escluderebbe che l’alterazione COGNOME‘ fosse avvenuta a ridosso del suo ritrovamento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla dosimetria COGNOMEa pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La mancata rispondenza COGNOMEa motivazione alle acquisizioni processuali rileva a titolo di travisamento COGNOMEa prova (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omessa valutazione di elementi invece risultanti, o nella falsificazione COGNOME‘estrinseco, accomunate dalla necessità che il dato probatorio in questione abbia il carattere COGNOMEa decisività nell’ambito COGNOME‘apparato motivazionale sottoposto a critica), che può essere validamente denunciato solo se il vizio è fatto risaltare in maniera specifica ed inequivoca, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura COGNOME‘atto probatorio in considerazione, in modo da renderne possibile la lettura, né monca, né parcellizzata, senza alcuna necessità di indiscriminata ricerca da parte COGNOMEa Corte di cassazione all’interno del fascicolo processuale (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432-01; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994-01; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
I motivi primo e secondo del ricorso non si conformano a tale moCOGNOMEo.
Nel denunciare pretesi travisamenti istruttori, che avrebbero alterato l’esatta ricostruzione COGNOMEe vicende criminose, il ricorrente non soddisfa l’onere di puntuale evidenziazione degli atti probatori che sarebbero stati oggetto di falsata percezione e rappresentazione, tramite la loro integrale riproduzione in ricorso, l’allegazione in copia, o, quanto meno, l’individuazione precisa di essi nel fascicolo trasmesso dal giudice di merito.
Il mancato assolvimento COGNOME‘onere pregiudica lo scrutinio ulteriore COGNOMEe questioni sollevate.
Quanto al terzo motivo, esso si risolve in una confutazione generica degli aspetti relativi al trattamento sanzionatorio.
Nel caso, verificatosi nella specie, di una pena irrogata in misura prossima al minimo edittale (sia in relazione al reato base, che agli aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen.), il giudice non era del resto tenuto ad un’argomentazione specifica e dettagliata, potendo egli ottemperare all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. adoperando, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che richiamassero l’equità e la congruità COGNOMEa pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949-01; Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, COGNOME, Rv. 227685-01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi COGNOME‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e – per ì profili di colpa correlati all’irritualità COGNOME‘impugnazione (Cor
cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore COGNOMEa Cassa de ammende nella misura che, in ragione COGNOMEe questioni dedotte, si stima equ determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa del ammende.
Così deciso il 22/03/2024