Ricorso Inammissibile: Quando le Prove Non Bastano
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20728 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si lamenta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. Il caso riguarda un amministratore di società condannato per bancarotta fraudolenta, il cui tentativo di ribaltare la sentenza di secondo grado si è scontrato con un giudizio di ricorso inammissibile. Questa pronuncia evidenzia come la genericità e l’irrilevanza delle argomentazioni difensive non possano superare il vaglio di legittimità.
I Fatti: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze a un amministratore unico di una S.r.l., dichiarata fallita. L’imputato era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta, sia documentale che patrimoniale, e di altri reati tributari. In appello, la pena era stata rideterminata in due anni e due mesi di reclusione, mentre il reato di bancarotta preferenziale era stato dichiarato estinto per prescrizione.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su un unico motivo: l’omessa assunzione di una prova che egli considerava decisiva. Nello specifico, sosteneva di aver gestito la società sotto la costrizione di un terzo soggetto, asseritamente appartenente alla criminalità organizzata. A sostegno di questa tesi, la difesa ha richiamato una precedente sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna (relativa a fatti di un’altra società) e le dichiarazioni di una funzionaria di banca sulla possibilità di gestire un conto corrente da remoto.
Analisi del ricorso inammissibile e la sua reiezione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile per diverse ragioni fondamentali. La Corte ha innanzitutto rilevato un’incoerenza di fondo nel motivo di ricorso: la difesa lamentava la ‘mancata assunzione di una prova decisiva’ senza però specificare quale prova, richiesta durante l’istruttoria e non ammessa, sarebbe stata così determinante. Questa mancanza di specificità rende il motivo generico e astratto.
L’irrilevanza delle Prove Indicate
La Corte ha poi smontato il valore probatorio degli elementi portati dalla difesa, giudicandoli del tutto irrilevanti ai fini della decisione:
1. La sentenza di Bologna: Il fatto che l’imputato fosse stato assolto in un altro procedimento non aveva alcuna attinenza con il caso in esame, poiché quella sentenza riguardava fatti e, soprattutto, una società completamente diversa.
2. Le dichiarazioni della funzionaria di banca: Queste dichiarazioni si limitavano a confermare una possibilità tecnica, ovvero la gestione a distanza di un conto corrente. Tuttavia, non fornivano alcun elemento concreto per attribuire soggettivamente tale gestione a un terzo, né tanto meno per dimostrare la presunta costrizione subita dall’amministratore.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la dichiarazione di inammissibilità evidenziando che il ricorso era fondato su mere ‘deduzioni’ prive delle necessarie ‘ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno’. Mancava, in sostanza, una correlazione logica e giuridica tra le censure mosse e la sentenza impugnata. Quest’ultima, al contrario, aveva fornito una motivazione congrua e logica per la condanna, basata sugli elementi raccolti nel corso del processo. La difesa, invece di contestare specifici punti della motivazione d’appello, ha tentato di introdurre elementi esterni e non pertinenti, una strategia che si è rivelata inefficace davanti al giudice di legittimità.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico, pertinente e logicamente connesso alla decisione che si intende impugnare. Non è sufficiente addurre elementi astratti o relativi ad altri contesti per sperare di ottenere una riforma della sentenza. La nozione di ‘prova decisiva’ implica non solo la sua potenziale capacità di cambiare l’esito del giudizio, ma anche la sua diretta rilevanza rispetto ai fatti contestati e la dimostrazione che la sua acquisizione sia stata ingiustamente negata nelle fasi di merito. In assenza di tali presupposti, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è inammissibile quando è incoerente (ad esempio, lamenta la mancata assunzione di una prova senza specificare quale), generico (perché fondato su deduzioni prive di supporto fattuale e giuridico) e non correlato alla decisione impugnata.
Perché una sentenza di assoluzione in un altro processo non è stata considerata una prova rilevante?
Perché tale sentenza era relativa a fatti accaduti in un contesto diverso e riguardava un’altra società, risultando quindi del tutto irrilevante per dimostrare la fondatezza delle accuse nel processo in questione.
Cosa significa che le dichiarazioni di un testimone non sono sufficienti a provare un fatto?
Nel caso specifico, le dichiarazioni della funzionaria di banca provavano solo la possibilità tecnica di gestire un conto da remoto, ma non dimostravano chi effettivamente avesse compiuto tali operazioni. Mancava quindi un collegamento diretto tra la possibilità astratta e la riferibilità soggettiva della gestione all’imputato o a terzi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20728 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Melfi il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 31 ottobre 2023 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo, COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIIRITTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa da Tribunale di Siena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME (nella sua qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 17 apr 2015) in ordine al reato di bancarotta preferenziale (contestato al capo 5 dell’imputazione), perché estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione e ha confermato la responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per altri reati di natura tributaria.
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Il ricorso è affidato ad un unico motivo d’impugnazione, formulato in termini di omessa assunzione di una prova decisiva, a mezzo del quale il ricorrente deduce di aver agito, nella gestione della società, in quanto a tanto costretto da NOME COGNOME, appartenente alla criminalità organizzata operante sul territorio. A supporto di tale assunto (e delle relative difese prospettate dinanzi ai giudici di merito) si adduce la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna lo aveva assolto dai delitti di truffa e soslituzione di persona commessi nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE (ascrivibili, invece, a NOME COGNOME) e si richiamano le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, funzionaria di Cariparma Credit RAGIONE_SOCIALE quanto alla possibilità di gestione da remoto del conto corrente societario.
3. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, come evidenziato dal Procuratore generale, il riferimento, operato nella rubrica alla “mancata assunzione di una prova decisiva” appare incoerente, in quanto, nel corso della trattazione della censura, non viene indicato quale sia la prova, astrattamente rilevante, richiesta e non assunta nel corso dell’istruttoria. In ogni caso, la censura prospettata nel corpo del motivo è generica poiché fondata su deduzioni che, oltre ad essere prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, mancano della necessaria correlazione con la decisione impugnata, la quale, invece, rende conto delle ragioni poste a fondamento della decisione assunta. Del tutto irrilevante è, poi, tanto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (in quanto relativa a fatti riferiti ad altra società), quanto le dichiarazioni rese dal funzionario del Credi RAGIONE_SOCIALE (che danno atto solo della possibilità di gestione da remoto del conto corrente, ma non già della riferibilità soggettiva di tale gestione).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Co igper estensore
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