Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 13 gennaio 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del. Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale locale ai danni di NOME, rite responsabile di più fatti di cessione di sostanza stupefacente sanzionati ai sensi degli art cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Propone ricorso il difensore dell’imputato e contesta la manifesta illogicità della senten impugnata nonché la violazione degli artt. 62 e 350 cod. proc. pen. destinata ad inficiare valutazione del materiale probatorio che ha portato alla identificazione nel ricorrente del sogg protagonista delle cessioni contestate e ritenute dalle due sentenze di merito.
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In particolare, evidenzia la difesa che la Corte del merito, nel caso, è pervenuta al giud di responsabilità dando rilievo alla ritenuta disponibilità, in capo al ricorrente, di tre cellulari nel quale risultavano memorizzati i nomi dei diversi destinatari della sostanza oggetto delle cessioni contestate, taluni dei quali successivamente escussi, nonché in ragion del riconoscimento fotografico dell’imputato operato nel corso delle indagini da parte dei d acquirenti. Senonché, nel ricondurre al ricorrente la disponibilità dei cellulari sarebber valorizzati asseriti gesti di conferma in tal senso resi dall’imputato al momento dell’arr apprezzati in aperta violazione degli artt. 62 e 350 del codice di rito; il riconosc fotografico, inoltre, era stato smentito apertamente dalle escussioni dibattimentali, atteso innanzi al Tribunale, i testi non ne avevano confermato il portato, cosi che la decisione era st assunta sulla base non delle risultanze istruttorie dibattimentali bensì i facendo leva su atti di indagine atipici, apprezzati pur in assenza del riscontro di una delle ipotesi previste dal co 4 dell’art 500 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. In disparte il rilievo probatorio da ascrivere “ai gesti” del ricorrenti rappresentati al verbale di arresto – aspetto che, per quanto si dirà, da qui a poco, si è rivelato tutt’a decisivo rispetto alla complessiva piattaforma probatoria e logica valorizzata a sostegno giudizio di responsabilità confermato in appello-, va da subito evidenziato come la difesa, tram l’impugnazione che occupa, abbia omesso di confrontarsi con le argomentazioni spese dai giudici del merito nel mettere in luce altro aspetto fattuale, parimenti apprezzato e in termi assorbente rilevanza logica, nel pervenire alla conclusione della ascrivibilità all’imputato disponibilità relativa ai cellulari utilizzati per il commercio illecito coperto dalla reg quello della pressoché integrale riferibilità al ricorrente dell’alloggio all’interno del qu cellulari furono rinvenuti.
In particolare, il ricorso nulla evidenzia sulle ragioni logiche per le quali, ad avvis Corte del merito, tale elemento tatuale avrebbe assunto rilievo nel supportare il giudizi responsabilità; né, ancora, prende posizione sulle considerazioni spese dai giudici dell’appel nel negare rilievo logico alla tesi difensiva secondo la quale i dispositivi in questione avre potuto essere riferiti a terzi eventuali frequentatori del detto locale (pag. 12, ultimo cap della decisione gravata).
3.L’identificazione, nel ricorrente, del protagonista delle cessioni descritte dall’imputaz riposa, inoltre, su due ulteriori momenti probatori apprezzati in sentenza a sostegno de ritenuta responsabilità del ricorrente: la ricognizione fotografica operata in sede di ind ribadita nel corso dell’escussione dibattimentale dei diversi acquirenti; e, per altro ver dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME COGNOME degli acquirenti più assidui.
3.1. Queste ultime non vengono minimamente considerate dalle censure proposte l’impugnazione; e ciò malgrado le stesse assumano assoluto rilievo nel quadro complessi valutazioni rese a sostegno della conferma della decisione appellata, soprattutto alla luce delle interessenze che correlavano al ricorrente la coimputata NOMENOME la quale ultima coadiuvava nella cessione il protagonista delle dette transazioni illecite in contestazione: incontroverso il ra sentimentale che legava i due, la Corte di appello ha infatti valorizzato le dichiarazioni del in questione nella parte in cui rimarcava il contributo offerto dalla NOMENOME sistematicam presente, al mOmento dello spaccio, accanto al compagno, per l’appunto pacificamente identificato nell’odierno ricorrente.
3.2. Quanto al riconoscimento fotografico, infine, il motivo di ricorso si connota per la genericità.
Si sostiene, infatti, un portato integralmente negativo della prova testimoniale rispett dato cristallizzato in sede di indagine tramite il detto riconoscimento, ma senza soffermarsi,. la dovuta puntualità, sulla relativa emergenza dibattimentale. E siffatta genericità assume t ancor più decisivi nel viziare pregiudizialmente la censura, se si considera che, a differenza ricorso, la sentenza impugnata ha devalutato il portato delle incertezze emerse nel corso dell prova dibattimentale rispetto alla tenuta del detto riconoscimento, circoscrivendo decisivamente l’incidenza: vengono infatti definite quali mere “esitazioni” da parte di alcuni acquirenti, e, in questo contesto, se ne supera la presenza con considerazioni non manifestamente illogiche, correlate alle ordinarie situazioni di imprecisione determinate tempo trascorso tra l’atto di istruzione dibattimentale e quello di indagine che ne sta a mont
Da qui l’inconsistenza delle censure difensive, cui conseguono la dichiarazione d inammissibilità dell’impugnazione e le pronunce ex art 616, comma 1, cod. proc. pen. nei termini precisati dal dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore dellla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente