Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza in data 20/10/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI PA-
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a AGRIGENTO LERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 20/10/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza in data 17/02/2021 del Tribunale di Agrigento, riqualificando il fatto contestato al capo A) ai sensi dell’art. 423-bi commi secondo e terzo, cod. pen. e riconosc:endo l’attenuante RAGIONE_SOCIALE particolare tenuità del fatto di ricettazione.
Deduce:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove perché il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato dai reati a lui ascritti.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello è insufficiente in punto di risposta al primo motivo di appello, in quanto gli elementi addotti a sostegno dell’identificazione dell’imputato quale
autore dei fatti in contestazione sono insufficienti e non idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza ogni ragionevole dubbio.
A sostegno dell’assunto illustra e compendia i motivi di appello.
Violazione di legge per omessa riqualificazione ai sensi dell’art. 424 cod. pen. del reato contestato al capo A).
Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE mancata riqualificazione nel senso indicato nell’intitolazione e a tale riguardo recrimina il mancato espletamento di attività d’indagine intesa a individuare il punto esatto di innesco e sviluppo dell’incendio e all’accertamento del personale impiegato per domarlo.
Illustra, quindi, gli elementi costitutivi del reato di incendio e di quello danneggiamento seguito da incendio.
Violazione di legge in relazione al reato di ricettazione.
A tale riguardo rimarca come non vi sia in atti la prova RAGIONE_SOCIALE provenienza furtiva RAGIONE_SOCIALE matassa di rame, che ben poteva essere ritenuta res derelicta.
Violazione di legge in relazione alla dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena e mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 423-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto fissare la pena in misura pari al minimo edittale, previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante ex art. 423-bis, comma 3 c:od. pen., in quanto la pena irrogata è eccessiva e sproporzionata, trattandosi di reato comune, che non ha provocato danni a terzi e, dunque, estremamente modesto e di nessun allarme sociale, anche avendo riguardo alla «funzione rieducativa, retributiva e preventiva» RAGIONE_SOCIALE pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni di merito non consentite in sede di legittimità.
Va premesso che COGNOME è stato accusato di avere provocato l’incendio di un’area boschiva protetta, in prossimità del RAGIONE_SOCIALE, nell’intento di quivi bruciare delle matasse di rame, che si assumono provento di furto.
Quanto alla identificazione di COGNOME quale autore dei reati, la Corte di appello -in uno con la sentenza di primo grado- ha spiegato che il personale RAGIONE_SOCIALE Questura di Agrigento, nell’immediatezza dell’incendio, rinveniva la moto APE di proprietà dello stesso COGNOME con materiale ferroso nel cassonetto oltre che lo stesso COGNOME in prossimità del luogo di origine dell’incendio, con bruciature alle gambe, ricoperto di fuliggine ed emanante puzza di fumo e di benzina. La Corte di appello osservava anche che gli operanti RAGIONE_SOCIALE polizia avevano riferito di avere
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assistito a un diverbio tra COGNOME e il suo originario coimputato NOME, nel corso del quale quest’ultimo accusava quello dell’accaduto e gli attribuiva la responsabilità delle lesioni da lui riportate a causa delle ustioni.
A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative RAGIONE_SOCIALE Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, RAGIONE_SOCIALE credibilità, dello spessore RAGIONE_SOCIALE valenza probatori del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n, 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, in quanto privo di reali censure.
Con esso, invero, il ricorrente si duole dell’insussistenza di taluni approfondimenti investigativi e si risolve nella mera enunciazione RAGIONE_SOCIALE differenza tra il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito di incendio, senza che siano spiegate le ragioni giuridiche per cui il fatto dovesse essere ricondotto nel paradigma di quest’ultimo.
Tanto più a fronte di una corretta qualificazione operata dai giudici dell’appello, che hanno rinvenuto gli elementi costitutivi dell’incendio boschivo colposo su area protetta, del tutto aderente al fatto contestato.
Analogo vizio di aspecificità va rinvenuto nel terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene la mancanza RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE provenienza furtiva del reame.
Il motivo oblitera il contenuto RAGIONE_SOCIALE motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, là dove la Corte ha evidenziato che la provenienza furtiva o comunque da delitto doveva evincersi dal fatto che l’imputato si fosse recato in un posto isolato per liberare la matassa di rame dalla guaina gommosa, per poi immetterla nel
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circuito illegale del metallo.
Tale motivazione risulta conforme all’insegnamento di legittimità, a mente del q uale non è necessario l’accertamento g iudiziale RAGIONE_SOCIALE commissione del delitto presupposto, RAGIONE_SOCIALE sua esatta tipolo g ia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove lo g iche (Così, Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251028 – 01 ; nello stesso senso, Sez. 1 – , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277334 – 01).
L’ultimo motivo di ricorso non è scrutinabile in sede di legittimità, in q uanto si presenta come una mera proposta di valutazione delle emer g enze processuali alternativa e anta g onista a q uella del g iudice di merito in punto di g iudizio di bilanciamento delle circostanze etero g enee e di determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, così valendo la medesima ra g ione di inammissibilità indicata al para g rafo 1.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, al pa g amento in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ra g io e dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
Così deciso in data 12/12/2023
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