Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7374 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni trasmesse nell’interesse dell’imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con provvedimento depositato in data 11 gennaio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per cassazione, l’atto di appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di diffamazione “per difetto di valida querela”.
Il AVV_NOTAIO della Repubblica, in particolare, con l’atto di impugnazione, ha dedotto che agli atti del fascicolo del p.m. era presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, ancorché priva, “per mero errore di copia atti”, di data certa di deposito e che per questo era stato chiesto un rinvio dell’udienza.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché memoria nell’interesse dell’imputato con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché, senza documentare in alcun modo la circostanza, assume che sarebbe esistente una copia della querela della quale non si rinviene traccia negli atti trasmessi a questa Corte. Rispetto a tale rilievo, appaiono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presenza della parte civile e le considerazioni in tema di onere di prova della tempestività della querela.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso il 16/11/2023