Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME nato a FIRENZE il 01/03/1961
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
i ricorsi e le memorie;
Letti considerato
innanzitutto che i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità pre
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p.: co dall’esame degli atti di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di se
cahiers grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei
presentati alla Corte d’appello; in presenza di una “doppia conforme”
de doléances
(cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 372
del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequ riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può esser
considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Cort d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli
considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 COGNOME Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
osservato che a pg. 6 vengono compiutamente delineate le ragioni (testimoniali e documentali) dimostrative della consapevolezza da part dell’imputato di effettuare le lavorazioni, a soddisfazione di ordini ‘alieni materiale ricevuto, con clausola d’esclusiva, dalla ICEL s.c.a., a conferma de intenzionalità (e quindi del dolo) della condotta di appropriazione posta in ess ritenuto in relazione al ricorso del responsabile civile, di dover conferm integralmente la motivazione a supporto del diniego di rinvio, logica applicazio dello stato della giurisprudenza sul tema;
rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore parte civile RAGIONE_SOCIALE soc. consortile per azioni che liquida in complessivi C 2.500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
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