Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3767 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3767 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 06/02/1995
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
letta la memoria conclusiva della parte civile costituita COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con richiesta di liquidazione spese.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 20/11/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 08/05/2019, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (art. 628, comma primo e terzo, n.1, cod. pen.; art. 61, n. 2, cod. pen. ed artt. 2, 4, 7 I. n. 895 del 1967; art. 81, 582, 585, comma 2, n. 2, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Vizio della motivazione perché omessa in relazione a doglianze difensive aventi carattere di decisività per come esposte alle pagine 3-7 del ricorso in appello quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, nonché violazione di legge in relazione all’art. 360 cod. proc. pen. quanto agli accertamenti tecnici irripetibili effettuati presso il gabinetto di Polizia scientifica di Reggio Calabria, realizzati senza il rispetto del contraddittorio, con conseguente inutilizzabilità delle attività espletate in seguito e, in particolare, della attività svolta quanto alla identificazione del dna del ricorrente dalla Polizia scientifica di Palermo.
2.2. GLYPH Violazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità quanto alle attività scientifiche svolte su reperti non più garantiti, con inutilizzabilità dei relativi esiti perché illegittimamente acquisiti dalla Polizia scientifica di Reggio Calabria e manipolati in assenza delle garanzie ed avvisi previsti.
2.3. GLYPH Violazione di norme processuali ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità quanto alle attività scientifiche svolte su reperti non più garantiti, con inutilizzabilità dei relativi esiti perché illegittimamente acquisiti dalla Polizia scientifica di Palermo successivamente a quella di Reggio Calabria e manipolati in assenza delle garanzie ed avvisi previsti.
2.4. Vizio della motivazione perché illogica rispetto ai motivi di doglianza di cui alle pag. 7-14 dell’atto di appello, con particolare riferimento alla portata del verbale di inizio operazioni peritali del 12/04/2014, nonché contraddittoria rispetto all’interpretazione di tale verbale, tanto da giungere ad un travisamento dello stesso senza
valutarne la decisività in ordine alla nullità degli accertamenti compiuti, tenuto conto della testimonianza della Dott.ssa COGNOME e Dott.ssa COGNOME
2.5. GLYPH Vizio della motivazione perché illogica sul merito della prova biologica come evidenziato alle pag. 14- 18 dell’atto di appello, attesa la presenza di diversi profili genetici, con conseguente travisamento della prova derivante dal non aver considerato la presenza di diversi profili genetici sul pezzo di stoffa azzurro utilizzato dal rapinatore per travisare il volto.
2.6. GLYPH Vizio della motivazione e travisamento della prova per aver utilizzato informazioni inesistenti nel materiale processuale ed avere omesso di valutare elementi decisivi, con specifico riferimento alla coincidenza delle scarpe utilizzate dall’imputato con quelle utilizzate dal rapinatore, con travisamento delle video riprese sul punto.
2.7. GLYPH Vizio della motivazione e travisamento della prova per aver introdotto in sentenza informazioni inesistenti nel materiale processuale, con riferimento alla mancata specificazione del margine di errore del software utilizzato dal ctp per effettuare le misurazioni all’interno del bar, oltre che travisamento della deposizione del ctp Ing. COGNOME quanto alla corrispondenza del ricorrente con la persona ripresa dalle videocamere in occasione della rapina.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, aspecifici e non consentiti.
I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione, in parte ripetitiva, di considerazioni da diverse prospettive argonnentative relative all’espletamento della attività tecnica presso il laboratorio di Polizia scientifica di Reggio Calabria e di Palermo, ma comunque volte a rilevare la irregolarità e conseguente nullità della attività svolta per violazione del diritto di difesa. Le censure, oltre che totalmente
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generiche per assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, sono anche totalmente reiterative dei motivi di appello e come tali non consentite.
La Corte di appello ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del COGNOME (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 27170201, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). In tal senso, il giudice di secondo grado ha specificamente ricostruito (pag. 4) le modalità e i tempi di espletamento degli accertamenti tecnici devoluti alla Polizia scientifica, evidenziando la fase di mero controllo, del tutto preliminare, realizzata presso il laboratorio della Polizia Scientifica di Reggio Calabria ed ha conseguentemente rilevato la regolarità della procedura espletata dinnanzi alla Polizia scientifica di Palermo, con indicazione del pieno rispetto delle garanzie e delle attività poste in essere per come chiaramente riportate dalla dirigente della Polizia di Stato sentita in dibattimento, con interpretazione del tutto immune da illogicità del verbale di operazioni peritali ed esplicita considerazione della scelta autonoma e discrezionale del consulente di parte di allontanarsi dal luogo di esperimento degli accertamenti qui contestati. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a sostenere e reiterare la propria tesi in modo aspecifico rispetto alle considerazioni, del tutto immuni da illogicità o travisamenti, della Corte di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801).
Il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché introducono censure relative
all’accertata responsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti da diverse prospettive argomentative. Anche in questo caso i motivi si caratterizzano per essere del tutto reiterativi (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e non si confrontano effettivamente con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente preso in considerazione tutti gli elementi, anche in questa sede richiamati, con una censura evidentemente versata in fatto ed atecnicamente dedotta quanto alla asserita ricorrenza di un travisamento per introduzione di informazioni inesistenti. In tal senso, occorre osservare come la Corte di appello abbia specificamente motivato: – in ordine all’accertamento genetico e sua decisività, anche affrontando il tema della presenza di altri elementi non direttamente riconducibili al ricorrente e, pur tuttavia, evidenziando la decisività della presenza di traccia genetica allo stesso riferibile esattamente in corrispondenza al punto della stoffa con la quale era stato realizzato il travisamento del rapinatore, che andava a posarsi sulla bocca, rilevando la evidente natura fortuita della presenza di altre tracce genetiche; – in ordine alla diretta riferibilità delle scarpe in possesso del ricorrente alle scarpe indossate dal rapinatore per come immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, motivando specificamente quanto alle asserite difformità, in considerazione della diversa angolazione della video ripresa che si pone in termini di non incompatibilità complessiva e di identità della parte visibile della scarpa con quella non oggetto di ripresa; – in ordine alle diverse conclusioni e misurazioni realizzate dal consulente di parte, che sono state specificamente considerate e ritenute complessivamente non attendibili e scientificamente non supportate da adeguata allegazione tecnica, conclusione questa che certamente non integra il dedotto travisamento (utilizzazione di informazione inesistente). Con tali logiche ed approfondite argomentazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare le proprie deduzioni difensive all’evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali formulata dalla parte civile NOME Napoli NOMECOGNOME
Così deciso il 17/12/2024.