Ricorso Inammissibile: Quando la Prova Dattiloscopica è Decisiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità e sul valore probatorio delle indagini scientifiche. In questo caso, un ricorso inammissibile ha posto fine al percorso giudiziario di un imputato condannato per furto in abitazione, confermando come la prova dattiloscopica possa essere, da sola, sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine con una sentenza di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile, oltre a essere condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. La difesa dell’imputato ha deciso di impugnare la decisione della Corte d’Appello, presentando ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
Il principale e unico motivo di ricorso si concentrava su una presunta violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sosteneva che l’affermazione di responsabilità si basasse esclusivamente sulle risultanze delle indagini dattiloscopiche (le impronte digitali), ritenute non sufficienti a sostenere una condanna senza ulteriori elementi di prova a conferma.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare le prove e i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
La Valutazione delle Prove e i Limiti del Giudizio di Legittimità
I giudici hanno chiarito che la richiesta dell’imputato era, in sostanza, una sollecitazione a una “rivalutazione delle fonti probatorie”. Questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che non emergano vizi logici manifesti o travisamenti della prova, che nel caso di specie non sono stati individuati.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione, basandosi sui risultati delle indagini dattiloscopiche. Nell’ordinanza si afferma esplicitamente che tale prova “offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza necessità di elementi sussidiari di conferma”. Questo principio rafforza il valore della prova scientifica nel processo penale, riconoscendole una piena autonomia e capacità dimostrativa. Il tentativo di sminuirne la portata probatoria è stato quindi interpretato come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, operazione non consentita in Cassazione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale. Questa decisione ribadisce due concetti fondamentali: in primo luogo, il valore probatorio autosufficiente delle impronte digitali, se correttamente acquisite e analizzate; in secondo luogo, i confini invalicabili del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
È possibile contestare una condanna in Cassazione chiedendo di rivalutare le prove?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove, come in questo caso, viene dichiarato inammissibile.
La prova delle impronte digitali è sufficiente da sola per una condanna?
Sì, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire una fonte di prova autonoma, senza la necessità di ulteriori elementi di conferma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14184 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., l’aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME;
che il primo e unico motivo di ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di furto in abitazione aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che ben motivano sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato in cui si afferma che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza necessità di elementi sussidiari di conferma);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.