Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Procura Speciale per l’Imputato Assente
Nel processo penale, il rispetto delle forme non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per tutte le parti coinvolte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di un requisito procedurale possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito delle questioni sollevate. Il caso in esame riguarda l’obbligo di conferire una procura speciale per l’impugnazione da parte dell’imputato assente, un tema reso ancora più attuale dalle recenti riforme.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di furto, pronunciata in primo grado. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputata, che era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado e il cui appello era stato trattato con rito cartolare, decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, affidandosi a un unico motivo di impugnazione: la contestazione della graduazione della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione: Doppio Profilo di Criticità
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due distinti e concorrenti profili di criticità, uno di natura procedurale e l’altro di merito. Questa duplicità di motivazioni rafforza il principio secondo cui l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al superamento di rigorosi sbarramenti.
La Mancanza della Procura Speciale per l’Imputato Assente
Il primo, e decisivo, ostacolo è stato di natura puramente formale. La Corte ha rilevato che il ricorso non era corredato dalla procura speciale, come invece previsto dall’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, stabilisce che il difensore dell’imputato assente debba essere munito di un mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza da impugnare.
La ratio di questa disposizione è quella di assicurare che l’imputato assente sia effettivamente a conoscenza della sentenza e manifesti una volontà consapevole di impugnarla. Ciò è finalizzato a garantire che il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un “assente consapevole”, limitando così il ricorso a rimedi successivi come la rescissione del giudicato. Nel caso di specie, essendo l’imputata stata assente in primo grado e avendo avuto un processo d’appello “cartolare”, la procura speciale era un requisito imprescindibile.
La Manifesta Infondatezza del Motivo di Ricorso
Anche superando l’ostacolo procedurale, la Corte ha specificato che il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L’imputata contestava la quantificazione della pena. Tuttavia, la graduazione della sanzione penale rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita sulla base dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Il sindacato della Corte di Cassazione su questo punto è estremamente limitato: non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e che sia supportata da una motivazione sufficiente. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione, spiegando che la pena, già fissata nel minimo edittale, non poteva essere ulteriormente ridotta a causa dei precedenti penali dell’imputata. Pertanto, la doglianza era inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. In primo luogo, viene ribadita la perentorietà dell’onere formale della procura speciale per l’imputato assente, in linea con l’esigenza di responsabilizzazione delle parti e di deflazione dei ricorsi. La mancanza di questo atto rende l’impugnazione radicalmente inammissibile, senza possibilità di sanatoria. In secondo luogo, la Corte riafferma un principio consolidato: le valutazioni relative alla congruità della pena sono estranee al giudizio di legittimità, a meno che non emerga un vizio logico-giuridico macroscopico nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva fornito una giustificazione congrua e non illogica, rendendo la critica dell’imputata una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti, inammissibile in Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea con forza un insegnamento cruciale per ogni operatore del diritto: la massima attenzione agli aspetti procedurali è tanto importante quanto la solidità delle argomentazioni di merito. Un errore formale, come l’omissione della procura speciale, può vanificare l’intero sforzo difensivo. La pronuncia conferma la tendenza del legislatore e della giurisprudenza a porre filtri rigorosi all’accesso al giudizio di cassazione, esigendo non solo motivi fondati, ma anche il pieno rispetto delle regole formali che governano il processo, specialmente quando si tratta di tutelare la posizione di un imputato assente ma “consapevole”.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Perché mancava della procura speciale, un documento che, secondo l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., il difensore deve possedere per impugnare una sentenza per conto di un imputato dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è totalmente arbitraria, illogica o priva di motivazione, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 21/06/1990
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 624 cod. pen. (fatto commesso in Valsamoggia 1’11 febbraio 2019);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputata consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’ art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare, (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
che il motivo di ricorso, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e si sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2, punto 3.2, della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena inflitta, già determinata nel minimo edittale, non fosse suscettibile di ulter mitigazioni in ragione dei precedenti penali dell’imputata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore