Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Procura Speciale dopo la Riforma Cartabia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio procedurale cruciale, la cui inosservanza può portare a un ricorso inammissibile, chiudendo le porte a ogni discussione nel merito. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per furto che si è visto respingere l’appello in Cassazione non per l’infondatezza delle sue ragioni, ma per un vizio formale insuperabile: la mancata allegazione della procura speciale.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine da una condanna per il reato di furto (art. 624 c.p.), confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando due principali vizi: un difetto di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità e un presunto difetto di procedibilità per assenza di una formale querela da parte della persona offesa.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 20424 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una ragione preliminare e assorbente, che ha di fatto impedito l’analisi nel merito delle doglianze. La Corte ha inoltre specificato che, anche a voler superare tale ostacolo, i motivi presentati sarebbero stati comunque rigettati.
L’Obbligo della Procura Speciale per l’Assente “Consapevole”
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia. Questa norma prevede un onere formale specifico per l’impugnazione: il deposito di un mandato ad hoc, rilasciato dall’imputato al difensore successivamente alla pronuncia della sentenza da impugnare.
La Corte ha sottolineato che tale requisito è fondamentale soprattutto quando, come nel caso di specie, il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell’imputato e quello di secondo grado con trattazione cartolare. L’obiettivo della norma è garantire che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, che abbia cioè effettivamente manifestato la volontà di impugnare dopo aver conosciuto l’esito del grado precedente. La mancanza di tale procura speciale rende, di per sé, il ricorso inammissibile.
L’Analisi degli Altri Motivi
Pur avendo già chiuso la questione sul piano procedurale, la Cassazione ha speso alcune parole per qualificare gli altri motivi come inammissibili o infondati. Il motivo sul vizio di motivazione è stato giudicato troppo generico e astratto, privo di un confronto reale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo, relativo all’assenza di querela, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché agli atti risultava un “Verbale di querela orale” in cui la persona offesa aveva chiaramente espresso la volontà di denunciare i responsabili e chiederne la punizione.
Le Motivazioni
La motivazione principale della Corte si fonda sulla ratio legis della Riforma Cartabia: rafforzare le garanzie di una partecipazione cosciente dell’imputato al processo. L’obbligo di una procura speciale post-sentenza mira a evitare impugnazioni “automatiche” da parte del difensore, assicurando che l’imputato assente sia stato informato dell’esito negativo del giudizio e abbia personalmente deciso di proseguire con il ricorso. Si tratta di un filtro procedurale volto a limitare l’uso di rimedi straordinari come la rescissione del giudicato, promuovendo la certezza del diritto.
Le motivazioni secondarie, relative agli altri motivi, confermano un orientamento costante della giurisprudenza: i ricorsi non possono basarsi su critiche generiche alla sentenza, ma devono individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice. Allo stesso modo, l’esistenza di un atto formale come un verbale di querela non può essere messa in discussione senza prove concrete a sostegno.
Le Conclusioni
Questa ordinanza lancia un monito chiaro ai difensori: la forma è sostanza. L’omissione di un adempimento apparentemente burocratico come il deposito della procura speciale, rilasciata dopo la sentenza, può avere conseguenze fatali per l’esito del ricorso. In un contesto processuale che vede un crescente ricorso alla trattazione scritta e la gestione di imputati assenti, la diligenza nell’acquisire e depositare questo specifico atto diventa un presupposto indispensabile per poter far valere le ragioni del proprio assistito dinanzi alla Suprema Corte. La sanzione, un ricorso inammissibile e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rende definitiva la condanna senza alcuna possibilità di discussione nel merito.
Quando è obbligatoria la procura speciale per presentare ricorso per cassazione?
Secondo l’ordinanza, la procura speciale rilasciata dopo la sentenza è obbligatoria, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., quando i precedenti gradi di giudizio si sono svolti in assenza dell’imputato e con trattazione cartolare, per garantire che l’impugnazione sia frutto di una scelta consapevole.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile anche se i motivi nel merito sono potenzialmente validi?
Sì. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione puramente procedurale (la mancanza della procura speciale), specificando che questa decisione prescinde dalla fondatezza dei motivi di merito. Un vizio formale può quindi precludere l’esame della sostanza del ricorso.
Come si dimostra l’esistenza di una querela in un processo per furto?
L’ordinanza chiarisce che un “Verbale di querela orale”, nel quale la persona offesa dichiara espressamente di voler sporgere denuncia/querela contro i responsabili e ne chiede la punizione, costituisce una prova formale e sufficiente dell’avvenuta presentazione della querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza in data 13 settembre 2023, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. (fatto commesso in Marsala il 18 luglio 2019);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato è affidato a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che non è stata allegata al ricorso la procura speciale ex art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen., che sarebbe stata necessaria essendosi svolto il giudizio di primo grado in assenza dell’imputato e il giudizio di secondo grado nelle forme della trattazione cartolare ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020, tanto in ossequio al principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342);
che, in ogni caso, il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, che denuncia il difetto di procedibilità del reato per l’assenza di formale querela, è manifestamente infondato, posto che, la persona offesa ha ritualmente sporto querela per il furto subito, come si evince dal ‘Verbale di querela orale” del 18 luglio 2019 nel quale ella affermava di volere sporgere formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili del reato, chiedendone la punizione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024