Ricorso Inammissibile: la Prescrizione per i Recidivi Analizzata dalla Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sul processo penale, chiarendo i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze dello status di recidivo. Quando un imputato presenta un ricorso inammissibile, la Suprema Corte non entra nel merito dei fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge. Questo caso specifico illustra perfettamente tale principio, affrontando temi cruciali come la genericità dei motivi di ricorso, la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e, soprattutto, il calcolo della prescrizione per chi ha precedenti penali qualificati.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino per il delitto di cui all’art. 374-bis del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi alla base dell’impugnazione erano tre:
1. Violazione di legge sulla colpevolezza: l’imputato sosteneva di non aver commesso il fatto o, in alternativa, di aver agito senza dolo.
2. Eccessività della pena: si lamentava una condanna ingiustificatamente superiore al minimo edittale previsto dalla norma.
3. Intervenuta prescrizione del reato: si affermava che il tempo per perseguire il reato fosse ormai scaduto.
La difesa mirava a ottenere un annullamento della sentenza di condanna basandosi su questi tre pilastri argomentativi.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti in blocco, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun punto sollevato dall’imputato.
Genericità del Primo Motivo: Non un Nuovo Giudizio di Merito
Il primo motivo, relativo alla colpevolezza, è stato giudicato generico. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una semplice riproposizione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione congrua e logicamente ineccepibile. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti; il suo compito è verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata. Un motivo che si limita a ripetere le stesse doglianze senza individuare vizi specifici di legittimità è, per definizione, inammissibile.
Insindacabilità della Pena: il Ruolo del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, sull’eccessività della pena, non ha superato il vaglio della Corte. La determinazione della sanzione è un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, illogica, contraddittoria o arbitraria. Nel caso in esame, il giudice d’appello aveva giustificato la sua decisione. Inoltre, la giurisprudenza costante richiede una spiegazione dettagliata solo per pene significativamente superiori alla media edittale, circostanza non verificatasi in questa vicenda.
Il Calcolo della Prescrizione per il Recidivo: un Punto Cruciale per un ricorso inammissibile
Il terzo motivo, sulla prescrizione, è stato definito “manifestamente infondato”. Questo è il punto centrale della decisione. L’imputato era stato riconosciuto come “recidivo reiterato e qualificato”. Questa condizione, ai sensi degli artt. 99, 157 e 161 del codice penale, comporta un significativo aumento del termine di prescrizione. La Corte ha calcolato che, tenendo conto delle interruzioni, il termine totale era di 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla data di commissione del reato (19 settembre 2013). Poiché tale periodo non era ancora trascorso, la pretesa prescrizione era inesistente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su principi cardine del nostro ordinamento processuale. Il ricorso per Cassazione deve attaccare la sentenza per vizi di legittimità (errori di diritto) e non per riesaminare il merito della vicenda. La Corte ha evidenziato come le doglianze dell’imputato fossero generiche o relative ad aspetti, come la quantificazione della pena, che rientrano nella piena discrezionalità motivata del giudice di merito. La manifesta infondatezza del motivo sulla prescrizione ha ulteriormente consolidato la decisione, dimostrando un’errata interpretazione delle norme che regolano l’istituto, specialmente in presenza di una recidiva qualificata.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. La decisione sottolinea due aspetti pratici fondamentali: primo, la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi; secondo, le gravi conseguenze legali della recidiva, che non solo incide sulla pena ma allunga drasticamente i tempi della prescrizione. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un ricorso presentato senza fondati motivi giuridici, confermando la validità della sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano stati giudicati generici, in quanto mere ripetizioni di argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, non consentiti in sede di legittimità (come la valutazione sull’entità della pena) o manifestamente infondati (come la pretesa prescrizione del reato).
In che modo la condizione di ‘recidivo reiterato’ ha influenzato la decisione sulla prescrizione?
La condizione di ‘recidivo reiterato e qualificato’ ha esteso notevolmente il termine di prescrizione del reato. In base al combinato disposto degli artt. 99, 157 e 161 del codice penale, il termine, comprese le interruzioni, è stato calcolato in 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla data del fatto, un periodo non ancora trascorso al momento della decisione.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantità della pena. Il suo controllo si limita a verificare che la motivazione del giudice sia logica, non contraddittoria e basata sui criteri legali (art. 133 c.p.). Può annullare la decisione solo in caso di vizio di motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CONDOFURI il 07/01/1962
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Fortunato lana impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 374 -bis, cod. pen., così riqualificato il fatto a lui ascritto. Egli deduce: 1) violazione di legge in punto colpevolezza, per non aver commesso il fatto o, comunque, per difetto di dolo; 2) eccessività della pena, per ingiustificato discostamento dal minimo edittale; 3) intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è generico, poiché sostanzialmente reiterativo delle doglianze rassegnate al giudice d’appello e da questo disattese con motivazione congrua e logicamente ineccepibile (pagg. 5 s.).
2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito per la determinazione della pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre così non è nel caso in esame.
2.3. Il terzo è manifestamente infondato. Per il combinato disposto degli artt. 99, quarto comma, 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato e qualificato, il termine di prescrizione, prorogat per effetto delle successive interruzioni, è pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla data di commissione del reato (19 settembre 2013), non essendo perciò decorso.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M. •
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1 1 11 luglio 2025.