Ricorso Inammissibile: Perché la Perizia non è Sempre una Prova Decisiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La pronuncia sottolinea la differenza tra i mezzi di prova a disposizione del giudice e le prove ‘decisive’ che possono fondare un valido motivo di ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di diffamazione continuata. In sede di appello, la Corte territoriale aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, ma aveva contestualmente confermato le statuizioni civili, ovvero la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte lesa.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua impugnazione principalmente su due motivi: la presunta violazione di legge per la mancata ammissione di una perizia e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione del nesso causale tra il reato e il danno civile.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Primo Motivo: La Perizia come Prova “Neutra” e non Decisiva
Il ricorrente lamentava che la mancata effettuazione di un accertamento peritale costituisse una violazione delle norme processuali. La Cassazione ha respinto questa argomentazione in modo netto, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite.
Secondo la giurisprudenza, la perizia non rientra nel concetto di ‘prova decisiva’. Si tratta, infatti, di un mezzo di prova ‘neutro’, la cui ammissione è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non è nella disponibilità delle parti. Il diritto della difesa a ottenere l’ammissione di prove a discarico, sancito dall’art. 495, comma 2, c.p.p., si riferisce esclusivamente a quelle prove che, se ammesse, avrebbero potuto portare a una sicura assoluzione. Poiché la perizia non ha questa natura, il suo diniego non può costituire un valido motivo di ricorso per cassazione. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto, oltre che infondato, anche generico.
Secondo Motivo sul Ricorso Inammissibile e il Nesso di Causalità Civile
Anche il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 192 c.p.p., è stato giudicato generico e infondato. La Corte territoriale, nel confermare il risarcimento del danno, aveva correttamente applicato i principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
Per l’accertamento del nesso di causalità tra il reato e il danno ai fini civili, anche in sede penale, si applica il criterio del ‘più probabile che non’. Questo standard probatorio è meno rigoroso di quello richiesto per la condanna penale (‘oltre ogni ragionevole dubbio’). La valutazione compiuta dalla Corte d’Appello è stata ritenuta plausibile e adeguatamente motivata, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su due pilastri procedurali di grande rilevanza.
In primo luogo, viene tracciata una linea netta tra gli strumenti istruttori a disposizione del giudice, come la perizia, e le prove decisive a discarico. Solo il diniego di queste ultime può viziare la sentenza e giustificare un ricorso. Contestare la scelta discrezionale del giudice di non disporre una perizia si traduce in una doglianza generica e non consentita.
In secondo luogo, viene ribadita la distinzione tra l’accertamento della responsabilità penale e quello della responsabilità civile. Anche quando il reato si estingue per prescrizione, le statuizioni civili possono sopravvivere e la loro valutazione segue regole probatorie autonome, basate su un criterio di probabilità e non di certezza assoluta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione importante per la pratica forense: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici e decisivi, non su un generico dissenso rispetto alla gestione del processo da parte del giudice di merito. La decisione di non ammettere una perizia, essendo espressione del potere discrezionale del giudice, non è di per sé sufficiente a invalidare una sentenza. Inoltre, viene confermata la piena autonomia della valutazione del danno civile, che rimane ancorata a criteri probatori propri anche quando inserita in un procedimento penale. Per il ricorrente, l’esito è una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della severità con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati.
La mancata ammissione di una perizia in un processo costituisce sempre un valido motivo di ricorso?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la perizia è un mezzo di prova ‘neutro’, la cui ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Non rientra nel concetto di ‘prova decisiva’ la cui mancata ammissione può essere motivo di ricorso, in quanto non è una prova che di per sé avrebbe garantito un esito diverso del processo.
Quale criterio si usa per valutare il danno da risarcire alla vittima in un processo penale?
Per le statuizioni civili all’interno di un processo penale, si applica il criterio del ‘più probabile che non’. Ciò significa che il giudice deve ritenere più probabile che il danno sia stato causato dal reato piuttosto che il contrario, un criterio meno stringente rispetto a quello dell’ ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ richiesto per la condanna penale.
Cosa succede se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione ma le statuizioni civili sono state confermate?
Le statuizioni civili, ovvero la condanna al risarcimento del danno, rimangono pienamente valide. La prescrizione estingue il reato e la relativa pena, ma non cancella l’illecito civile e l’obbligo di risarcire il danno causato alla vittima, che è stato accertato nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 954 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MASSAFRA il 24/05/1953
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – in data 5 luglio 202 che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 595, comma 3, cod. pen., ha dic non doversi procedere in ordine al reato continuato ascrittogli, perché estinto per intervenu prescrizione, e ha confermato le statuizioni civili;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192, 493 e 495 cod. proc. pen., manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di questa Corte, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione a sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rien nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936); donde, il pur dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego di implementazione istruttoria, è generico e non consentito in questa sede, giacché affidato a rilievi che nul specifico adducono in ordine alla ritenuta inutilità dell’incombente istruttorio richiesto;
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale attenendosi al dictum della Corte Costituzionale, enunciato con la sentenza n. 182 del 2021, ha correttamente motivato nel senso che, in riferimento all’accertamento del nesso di causalità tr il fatto di reato e il danno, la valutazione del giudice di merito (anche in sede penale), avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”, di modo che la valutazione in tal sen compiuta dalla Corte territoriale non può essere scrutinata in questa sede in quanto affidata a argomentazioni più che plausibili (vedasi pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Presidente