Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Rivede la Pena se Ben Motivata
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente. Questo caso evidenzia chiaramente quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente quando si tenta di ottenere una semplice rivalutazione della sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, ritenendo la pena eccessiva, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando un errato trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità in modo più favorevole.
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel quantificare la pena, ma basava le sue argomentazioni su considerazioni che, come vedremo, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale: il principio del numerus clausus dei motivi di ricorso e l’insindacabilità delle valutazioni di merito del giudice, se correttamente motivate.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha spiegato che le censure mosse dal ricorrente non rientravano tra quelle deducibili in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, basando la determinazione della pena su due elementi concreti:
1. Quantitativo non esiguo: La quantità di sostanza stupefacente non era stata ritenuta minima.
2. Precedenti penali: L’imputato aveva già sette condanne specifiche per reati in materia di stupefacenti.
Questi fattori hanno giustificato l’applicazione di una pena base leggermente superiore al minimo edittale, rendendo la motivazione del giudice di merito del tutto esente da censure di illogicità o violazione di legge.
Inoltre, la Corte ha rilevato che un’ulteriore doglianza, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), era stata sollevata per la prima volta in Cassazione. Poiché tale motivo non era stato presentato nel precedente grado di appello, la legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) ne sancisce l’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un tentativo di ottenere uno “sconto di pena” non ottenuto nei gradi di merito. L’ammissibilità del ricorso è strettamente legata alla capacità di individuare un vizio specifico, di natura legale o logico-motivazionale, nella sentenza impugnata. Le valutazioni discrezionali del giudice sulla pena, se supportate da una motivazione coerente e ancorata ai fatti, sono definitive. È quindi fondamentale che tutte le argomentazioni difensive, incluse quelle sulla particolare tenuità del fatto, siano articolate e presentate tempestivamente nei giusti gradi di giudizio, poiché le omissioni non possono essere sanate in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa da un giudice?
No, non è possibile contestare la quantità della pena in Cassazione se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. La determinazione della pena, o trattamento sanzionatorio, rientra nella sua discrezionalità.
Cosa significa che un ricorso è basato su motivi che non rientrano nel ‘numerus clausus’?
Significa che le ragioni dell’appello non corrispondono a quelle specificamente ed esclusivamente previste dalla legge per poter presentare un ricorso in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non contesta un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma una valutazione di merito.
Perché un motivo di ricorso non presentato in appello non può essere sollevato per la prima volta in Cassazione?
Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in Cassazione questioni che non sono state sollevate nei motivi di appello. Questo principio serve a garantire un corretto e ordinato svolgimento dei gradi di giudizio, evitando che la Cassazione si occupi di questioni che dovevano essere decise dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: 01KVFOR) nato il 12/12/1977
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, posto che le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratt sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da v logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altr ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo non esigu stupefacente e ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, tra cui ben 7 conda reati in materia di stupefacenti, determinando così la pena base in misura lievemente superi al minimo edittale.
La censura concernente la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., secondo quanto evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata ded appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disam Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente