Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato, non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata. Il caso in esame ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
Il Caso in Esame: Un’Accusa di Evasione e l’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva affermato la responsabilità penale di un imputato per il reato di evasione. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della decisione di colpevolezza. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero giustificato in modo adeguato e coerente la condanna.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza che ha tagliato corto con le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale precedente, stabilendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su due pilastri: l’assoluta genericità e la manifesta infondatezza del motivo presentato. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a enunciare un vizio della motivazione senza, tuttavia, argomentarlo concretamente. Non sono state indicate specifiche incongruenze, passaggi illogici o profili critici all’interno della sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, la Cassazione ha rilevato che la sentenza di secondo grado aveva adeguatamente dato conto delle circostanze di fatto, così come accertate dagli organi di controllo, e aveva evidenziato l’inverosimiglianza e l’illogicità della versione fornita dall’imputato. Di conseguenza, il vizio denunciato è stato considerato “meramente enunciato e non argomentato”, una critica astratta che non si confronta realmente con il ragionamento del giudice precedente. In questi casi, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e significative. Per presentare un ricorso efficace in Cassazione, non è sufficiente lamentare un difetto generico della sentenza impugnata. È indispensabile condurre un’analisi critica e puntuale, individuando con precisione i passaggi ritenuti erronei e spiegando in modo dettagliato le ragioni della presunta illogicità o contraddittorietà. La decisione conferma che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per il ricorrente, la conseguenza pratica è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, poiché non argomentava in modo specifico le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quale errore ha commesso il ricorrente nella stesura del motivo di ricorso?
Il ricorrente si è limitato a denunciare la mancanza e l’illogicità della motivazione senza indicare le specifiche incongruenze o i profili critici, rendendo la contestazione meramente enunciata e non argomentata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME con il quale contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di evasione è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
considerato, infatti, che con l’unico motivo si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, senza, tuttavia, indicare incongruenze o profili criti motivazione, che, invece, dà conto delle circostanze di fatto accertate dagli organi di contr e della inverosimiglianza e illogicità della versione del ricorrente, ne deriva che il meramente enunciato e non argomentato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
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Così deciso il 31 maggio 2024
Il PrØsierte