Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere i Motivi d’Appello è Controproducente
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più negativi per chi si rivolge alla Corte di Cassazione. Non solo la richiesta viene respinta senza un esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso non può essere una mera fotocopia dell’atto di appello. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per reati di bancarotta, confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto presentato non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e la sua Logica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si basa su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso riproducevano ‘pedissequamente’ le censure già sollevate nell’atto di appello. In altre parole, l’imputato si era limitato a ripresentare le stesse argomentazioni, aggiungendo solo espressioni generiche e assertive per contestare la correttezza della sentenza di secondo grado.
La Critica Puntuale: Elemento Essenziale del Ricorso
Il punto focale della decisione è che il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato. Non è sufficiente ripetere ciò che si è già detto; è necessario analizzare le argomentazioni della Corte d’Appello e spiegare, in fatto e in diritto, perché sarebbero errate. Nel caso di specie, mancava completamente questo confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di economia processuale e di corretta funzione del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata non assolve a questa funzione. La Corte cita un precedente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021) per sottolineare come questa regola sia un pilastro del sistema. L’assenza di una critica specifica e argomentata trasforma il ricorso in un atto sterile, privo della capacità di innescare un reale controllo di legittimità. Di conseguenza, l’inammissibilità è la sanzione processuale prevista per questa carenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. La redazione di un ricorso per cassazione richiede uno sforzo argomentativo nuovo e specifico. È indispensabile ‘smontare’ la sentenza impugnata, pezzo per pezzo, evidenziandone i vizi logici e giuridici. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inutile, ma è anche dannosa: oltre al rigetto, l’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Una lezione chiara: in Cassazione, la qualità e la specificità della critica prevalgono sempre sulla quantità e sulla ripetizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva in modo pedissequo le censure già presentate in appello, senza formulare una critica puntuale e specifica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa deve contenere un ricorso per cassazione per essere considerato ammissibile?
Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica al provvedimento impugnato. Non basta contestare genericamente la decisione, ma è necessario prendere in considerazione le argomentazioni del giudice precedente e confutarle in fatto e/o in diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 27/10/1981
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e all’art. 222 del r.d 267/1942;
che il ricorso dell’imputato è inammissibile, atteso che, come più volte affermato da questa Corte di cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove, come nel caso di specie, difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.