Ricorso inammissibile: quando ripetere gli stessi motivi costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è fondamentale articolare motivi di ricorso che critichino puntualmente le decisioni dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la mera ripetizione dei motivi già esposti in appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme il caso per capire le ragioni di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Roma per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’imputata, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Con il primo motivo, la difesa contestava l’affermazione di responsabilità, sostenendo l’assenza di un suo contributo effettivo alla realizzazione dei reati in concorso con altri soggetti (la cosiddetta ‘fattispecie concorsuale’). Con il secondo, lamentava la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante prevista dall’articolo 116 del codice penale.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha rigettato senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione risiede nella struttura stessa del ricorso, giudicato carente dei requisiti minimi di ammissibilità.
Il Primo Motivo: La Pedissequa Reiterazione degli Argomenti
I giudici hanno osservato che il primo motivo di ricorso non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già argomentato e dedotto nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva già esaminato e puntualmente respinto tali argomentazioni nelle pagine 3 e 4 della sua sentenza. Secondo la Cassazione, un ricorso di legittimità non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata. In assenza di tale critica, i motivi sono considerati ‘soltanto apparenti’ e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Anche il secondo motivo è stato rapidamente liquidato come ‘manifestamente infondato’. La difesa chiedeva l’applicazione di un’attenuante, ma la Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già sottolineato ‘l’essenzialità del ruolo’ della ricorrente nella vicenda criminosa. Questa valutazione, adeguatamente motivata dai giudici di merito, rendeva la richiesta di attenuante palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse difese, senza individuare e contestare specifici vizi (di legge o di motivazione) nella decisione impugnata, fallisce il suo scopo. Non adempie alla sua ‘tipica funzione di una critica argomentata’, trasformandosi in un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La dichiarazione di ricorso inammissibile è, in questi casi, la conseguenza diretta e inevitabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un messaggio chiaro per avvocati e assistiti: impugnare una sentenza in Cassazione richiede un cambio di strategia difensiva. Non basta essere convinti della propria innocenza; è necessario costruire un ricorso ‘autosufficiente’, che dialoghi criticamente con la sentenza di secondo grado, ne smonti le argomentazioni e ne evidenzi le contraddizioni o gli errori di diritto. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inutile, ma è anche dannosa. Come dimostra il caso in esame, un ricorso inammissibile comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma non indifferente (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No. Secondo questa ordinanza, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve specificamente criticare le motivazioni della sentenza di secondo grado. La ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORTALINO DELGADO NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i delitti di rapina resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, lamentando l’assenza del contributo necessario ad integrare la fattispecie concorsuale, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che a pag. 4 della sentenza impugnata si sottolinea l’essenzialità del ruolo dell’odierna ricorrente nella vicenda criminosa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente