Ricorso Inammissibile: Quando la Critica non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, la capacità di formulare critiche pertinenti e specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche conseguenze economiche significative per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace e le insidie da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, sia in primo grado che in appello, per un’ipotesi di reato prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la cessione di una quantità non trascurabile di sostanza stupefacente (nello specifico, 30 grammi di hashish, equivalenti a circa 120 dosi). La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha applicato l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.
Le Motivazioni: L’Assenza di un’Analisi Critica Specifica
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. Secondo la Suprema Corte, i motivi presentati dall’imputato erano generici e non contenevano una necessaria “analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione” impugnata. In altre parole, il ricorrente si è limitato a lamentare la pena inflitta senza però smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico che aveva portato i giudici d’appello a quella determinazione.
La Corte d’Appello, infatti, aveva giustificato la sanzione basandosi su due elementi concreti e ben definiti:
1. Il dato ponderale: la quantità della sostanza stupefacente non era irrisoria.
2. La personalità dell’imputato: era stato valorizzato un precedente penale per rapina, indice di una certa pericolosità sociale.
Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto contestare specificamente questi punti, dimostrando, ad esempio, un’errata valutazione del dato ponderale o un’illogica connessione tra il precedente penale e la sanzione applicata nel caso di specie. In assenza di tale critica mirata, le doglianze sono apparse come una mera riproposizione di lamentele generiche, insufficienti a superare il vaglio di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile ha due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva a tutti gli effetti. In secondo luogo, scatta una condanna di natura economica: il proponente del ricorso è stato obbligato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questo caso ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: impugnare una sentenza non significa semplicemente esprimere il proprio disaccordo. È necessario articolare un’argomentazione tecnica, che individui i vizi specifici della decisione e li contesti con logica e riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti. Un ricorso generico e non critico è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti non contenevano un’analisi critica e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a doglianze generiche sul trattamento sanzionatorio.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena?
La Corte d’Appello ha giustificato la pena valorizzando sia il dato ponderale della sostanza stupefacente (30 grammi di hashish) sia la personalità dell’imputato, evidenziando un suo precedente per rapina.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la se della Corte d’appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confer Tribunale di quella città di condanna del predetto per una ipotesi di cui all’art d.P.R. n. 309/1990 (cessione di gr. 30 di hashish per 120 dosi circa);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., pe motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base d (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici de argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimit Corte territoriale valorizzato il dato ponderale, in uno con la personalità dell’imp pregiudicato per rapina;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024