Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, codice strada (in Spresiano il 17/5/2019);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo: al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen., avendo tuttavia i giudici territoriali, contrariam quanto asserito a difesa, adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (livello alcolimetrico superio limite minimo di rilevanza; condotta posta in essere da soggetto privo della patente di guida, ritirata nove mesi prima); nonché al trattamento sanzionatorio (diniego generiche, dosimetria della pena e diniego doppi benefici), anch’essi giustificati dai giudici del merito primo, alla luce della negativa personalità dell’imputata, siccome gravata da precedente specifico (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2 Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 28269301; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); la seconda, in ragione della gravità oggettiva del fatto, come sopra tratteggiato alla luce del discostamento da valore minimo della forbice di rilevanza penale e della circostanza che l’imputata si era trovata alla guida priva di patente ritirata nove mesi prima; infine, il terzo, alla luce del precedente specifico, pera ravvicinato nel tempo, ritenuto a sostegno di una giustificata prognosi negativa in ordine alla futura astensione da analoghe condotte; Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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