Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla mancata analisi critica delle decisioni dei giudici di merito. Il caso riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza, confermata in appello, e la successiva impugnazione davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, capaci di mettere in discussione le argomentazioni della sentenza impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità.
I fatti del caso
Una persona veniva condannata in primo grado dal GUP del Tribunale di Treviso per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies del Codice della Strada. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. Contro questa decisione, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, basando le proprie doglianze su due punti principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
La decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p. La ragione fondamentale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano sorretti da una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza d’appello. In sostanza, le lamentele della difesa sono state ritenute generiche e non in grado di scalfire la logicità e coerenza della decisione impugnata.
La critica alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità e quindi non punibile. La Cassazione, tuttavia, ha evidenziato come i giudici di merito avessero ampiamente e adeguatamente giustificato il ‘bisogno di pena’. Gli elementi valorizzati erano:
1. Il livello alcolemico: superiore al limite minimo di rilevanza penale.
2. La condotta: l’imputata guidava pur essendo priva della patente, che le era stata ritirata nove mesi prima.
Questi fattori, secondo i giudici, escludevano la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità.
Le contestazioni sul trattamento sanzionatorio
Anche le doglianze relative alla sanzione sono state respinte. La difesa contestava il diniego delle attenuanti generiche, la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento di ulteriori benefici. La Corte ha ritenuto le giustificazioni dei giudici di merito pienamente valide:
* Attenuanti generiche: Il diniego era fondato sulla ‘negativa personalità’ dell’imputata, desunta da un precedente specifico.
* Dosimetria della pena: La pena era commisurata alla gravità oggettiva del fatto, data dal superamento dei limiti alcolemici e dalla guida senza patente.
* Doppi benefici: Il diniego era giustificato dal precedente specifico e ravvicinato nel tempo, che indicava una prognosi negativa sulla futura astensione da condotte illecite.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il ricorso, per non essere dichiarato inammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella decisione impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e coerente per ogni punto contestato. Il tasso alcolemico, la guida senza patente e il precedente penale specifico costituivano un quadro complessivo che giustificava sia la necessità della pena sia la severità del trattamento sanzionatorio. La prognosi negativa sul comportamento futuro dell’imputata, basata su elementi concreti, ha avuto un peso determinante.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso per cassazione richiede un elevato grado di specificità. Le censure generiche o la mera riproposizione di tesi difensive già vagliate e respinte sono destinate a sfociare in una declaratoria di ricorso inammissibile. Per l’imputato, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare ogni impugnazione su una critica argomentata e pertinente delle motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre doglianze già respinte.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione è stata esclusa a causa del livello alcolimetrico superiore al limite minimo di rilevanza penale e della circostanza che l’imputata guidava un veicolo pur essendo priva di patente, in quanto ritirata nove mesi prima.
Come ha giustificato la Corte il trattamento sanzionatorio applicato all’imputata?
La Corte ha giustificato la sanzione sulla base della negativa personalità dell’imputata, comprovata da un precedente specifico e ravvicinato, della gravità oggettiva del fatto (tasso alcolemico e guida senza patente) e di una conseguente prognosi negativa sulla sua futura condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, codice strada (in Spresiano il 17/5/2019);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo: al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen., avendo tuttavia i giudici territoriali, contrariam quanto asserito a difesa, adeguatamente giustificato il bisogno di pena alla stregua di elementi certamente rilevanti ai fini del relativo giudizio (livello alcolimetrico superio limite minimo di rilevanza; condotta posta in essere da soggetto privo della patente di guida, ritirata nove mesi prima); nonché al trattamento sanzionatorio (diniego generiche, dosimetria della pena e diniego doppi benefici), anch’essi giustificati dai giudici del merito primo, alla luce della negativa personalità dell’imputata, siccome gravata da precedente specifico (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2 Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 28269301; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); la seconda, in ragione della gravità oggettiva del fatto, come sopra tratteggiato alla luce del discostamento da valore minimo della forbice di rilevanza penale e della circostanza che l’imputata si era trovata alla guida priva di patente ritirata nove mesi prima; infine, il terzo, alla luce del precedente specifico, pera ravvicinato nel tempo, ritenuto a sostegno di una giustificata prognosi negativa in ordine alla futura astensione da analoghe condotte; Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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