Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa non solo precludere l’esame nel merito, ma anche comportare significative conseguenze economiche. L’ordinanza in esame riguarda il caso di due soggetti condannati per truffa che hanno visto il loro appello respinto proprio per la mancanza di specificità dei motivi.
I Fatti del Processo
Due persone, dopo essere state condannate dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione. I loro motivi di impugnazione si concentravano su due aspetti principali: la contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla loro condanna e la critica al trattamento sanzionatorio, ovvero alla pena inflitta.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando i motivi presentati, li ha rigettati entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: Genericità sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione di responsabilità fatta dalla Corte d’Appello. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, gli argomenti presentati non erano altro che una riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. In pratica, i ricorrenti non hanno attaccato specificamente il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, ma si sono limitati a ripetere le loro difese. Questa modalità, secondo la Corte, rende il motivo “generico” e privo della necessaria correlazione con la decisione che si intende criticare.
Il Secondo Motivo: Aspecificità sulla Pena Inflitta
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato “aspecifico”. I ricorrenti non hanno tenuto conto di quanto affermato dalla Corte d’Appello, la quale aveva giustificato la misura della pena facendo riferimento alle gravi modalità dei fatti e ai precedenti penali degli imputati. L’impugnazione, ignorando queste specifiche motivazioni, è risultata priva di fondamento e non pertinente.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici. La specificità non è un mero requisito formale, ma una necessità sostanziale. L’atto di appello deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori, le omissioni o le contraddizioni. Riproporre le medesime argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la valutazione del giudice precedente sia stata errata, trasforma il ricorso in un atto sterile e, appunto, generico. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione è la causa diretta dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro per ciascuno. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: un’impugnazione efficace deve essere mirata, pertinente e critica, altrimenti il rischio non è solo quello di un esito sfavorevole, ma anche di un aggravio di costi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici, ovvero si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non è sufficientemente dettagliato e non si confronta criticamente con il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza. Un motivo è generico quando non individua i punti specifici della decisione che si ritengono errati e le ragioni di tale errore.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30185 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30185 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ORBASSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano in particolare le pagine 5-7 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è, del pari aspecifico, non tenendo conto di quanto affermato a fg. 7 della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito ha tenuto conto delle gravi modalità dei fatti e dei precedenti penali dei ricorrenti per ritenere congrua la pena loro inflitta rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 02/07/2024
Il consigliere est.
NOME dari.
6 –
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Il Presicl4nte
NOME COGNOME • ‘RAGIONE_SOCIALE