Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quali sono i requisiti essenziali affinché un’impugnazione venga esaminata nel merito, evidenziando come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già trattati portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme un’ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo. Questa attenuante, se riconosciuta, avrebbe comportato una pena significativamente inferiore.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione (ovvero se l’attenuante fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa del ricorso. Questo passaggio è fondamentale per comprendere il funzionamento del sistema giudiziario: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze precedenti.
I Vizi del Ricorso Presentato
Il ricorso è stato giudicato carente sotto due profili cruciali:
1. Mera riproduzione di censure pregresse: Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi di diritto o critica alla decisione impugnata.
2. Genericità: Le doglianze erano formulate in modo astratto e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, mancava una critica puntuale e argomentata delle ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano escluso l’attenuante del fatto di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso in Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata, né ripetere argomenti che i giudici di merito hanno già adeguatamente esaminato e confutato. È necessario, invece, individuare con precisione il vizio logico o giuridico presente nella motivazione della sentenza d’appello e dimostrare perché essa sia errata. Poiché il ricorso in esame era privo di questa specificità, è stato considerato inidoneo a innescare un vero e proprio giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere un atto tecnico di alta precisione, focalizzato sulla critica argomentata della sentenza di secondo grado. Un’impugnazione generica o ripetitiva non solo è inutile, ma espone anche a ulteriori conseguenze economiche. È un monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare le proprie ragioni in modo pertinente e specifico, nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché era generico, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre censure già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi d’appello in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso non può essere una mera riproduzione di censure già esaminate dai giudici di merito. Deve invece contenere una critica specifica, puntuale e argomentata della motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone i vizi di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39491 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 20002/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché generico rispetto a motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.