Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che sanziona la mancanza dei requisiti essenziali dell’atto di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e concreti, non mere enunciazioni astratte. Analizziamo una decisione che ha confermato una condanna per tentato furto, proprio a causa della genericità dell’impugnazione presentata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto aggravato, commesso a Milano. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2023, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Impugnazione e la Censura di Omessa Motivazione
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. Nello specifico, sosteneva che i giudici di secondo grado avessero omesso di verificare d’ufficio la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la tesi difensiva, questa verifica sarebbe stata necessaria anche se il motivo di appello non avesse toccato direttamente il profilo della responsabilità penale.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la doglianza, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella “conclamata indeterminatezza ed aspecificità” delle argomentazioni difensive. I giudici di legittimità hanno osservato come il motivo fosse sviluppato tramite argomentazioni “del tutto astratte”, senza alcun “addentellato concreto” con la motivazione della sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare un principio di diritto in via generale, senza spiegare come e perché tale principio fosse stato violato nel suo caso specifico. La Corte ha inoltre sottolineato come i giudici d’appello avessero, in realtà, già affrontato una questione simile. Nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale aveva esaminato e motivato le ragioni per cui non si potesse applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.), dimostrando quindi di non aver trascurato il tema della punibilità in concreto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Non solo il ricorso è stato respinto, rendendo definitiva la condanna, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione, per avere speranza di successo, deve essere un atto mirato, che dialoga criticamente con le specifiche argomentazioni del provvedimento che contesta. Non è sufficiente sollevare questioni teoriche; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e come il giudice precedente avrebbe errato nell’applicare la legge al caso concreto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua conclamata indeterminatezza e aspecificità. Le argomentazioni erano astratte e prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
La Corte d’Appello aveva ignorato del tutto le cause di non punibilità?
No. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già affrontato e motivato l’insussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), dimostrando di aver considerato il tema.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 9 agosto 2019);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione da omessa verifica RAGIONE_SOCIALE cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., necessaria, ad avviso del ricorrente, anche in ipotesi di gravame che non aveva attinto il profilo della responsabilità, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, nell’affrontare la questione dell’insussistenza della cau di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per quali si dovesse ritenere non esclusa la responsabilità dell’appellante per il tentato furto in rubrica ascrittogli);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024 GLYPH