Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cruciale nel diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della sua violazione, come dimostra il caso in esame, che si conclude non solo con la conferma della condanna ma anche con un onere economico per il ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 497-bis del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il motivo presentato era “estremamente generico per indeterminatezza”, ovvero formulato in termini così vaghi da non rispettare i requisiti minimi imposti dalla legge.
Le Motivazioni della Scelta
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una critica generica della motivazione della sentenza d’appello, che la Cassazione ha invece ritenuto “logicamente corretta”.
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione chiara, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che la rendevano, a suo dire, errata. Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. In altre parole, non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché, punto per punto. La genericità equivale a non fornire al giudice gli strumenti per decidere, rendendo l’atto del tutto inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da monito per la prassi legale. La presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’analisi meticolosa e una formulazione precisa delle censure. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la specificità non è un’opzione, ma un obbligo fondamentale per garantire l’accesso alla giustizia e l’efficacia della difesa tecnica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è estremamente generico, indeterminato e privo dei requisiti prescritti dalla legge, in particolare quando non indica gli elementi specifici su cui si basa la censura mossa alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Perché un motivo di ricorso generico non viene esaminato nel merito?
Un motivo generico non viene esaminato perché non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo. Se le critiche sono vaghe e non specifiche, il giudice non ha gli elementi per valutare la fondatezza della contestazione rispetto alla motivazione della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 08/12/1968
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 497bis cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore