Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, sottolineando come la genericità dei motivi d’appello porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali: una contestazione generica del giudizio di responsabilità e una critica alla dosimetria della pena, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale (aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità).
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. Secondo i giudici, le doglianze erano “strutturalmente generiche”. Questo significa che le argomentazioni del ricorrente non si confrontavano in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Invece di smontare il ragionamento della Corte d’Appello punto per punto, il ricorso si limitava a riproporre questioni in modo vago, senza dedurre elementi concreti che potessero mettere in discussione la logicità e la coerenza della decisione di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico o riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. È necessario, invece, identificare con precisione gli errori logici o giuridici che avrebbero viziato la decisione del giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a farlo. Le sue critiche sono apparse astratte e non hanno scalfito l’impianto motivazionale della sentenza d’appello, che quindi è rimasta solida e incensurabile sotto il profilo della legittimità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna d’appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, la redazione di un ricorso richiede un’analisi tecnica approfondita e motivi specifici, chiari e pertinenti. La genericità non è ammessa e, come dimostra questo caso, può costare molto cara.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano strutturalmente generici e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, non deducendo alcun elemento concreto di critica.
Cosa contestava il ricorrente?
Il ricorrente contestava il giudizio di responsabilità per il reato di evasione (art. 385 c.p.) e la dosimetria della pena, in particolare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47830 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 14300/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria de (mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.)
Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.