Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45690 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposto da
NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
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NOME COGNOME, nata in Nigeria il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso di COGNOME sia rigettato e che siano dichiarati inammissibili i restanti ricorsi; lette le conclusioni del difensore di NOME, AVV_NOTAIO, per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del 15 giugno 2021 del Tribunale di Venezia che aveva condannato, tra gli altri, gli imputati indicati in epigrafe alle pene ritenute di giustizia e segnatamente NOME per i reati di cui ai capi 1), 28), 39), 46), 59), 71), 79), 83), 108), 109), 110), 122), 205), 329), 330), 415) e 434) alla pena di 15 anni di reclusione, NOME per i reati di cui ai capi 44), 50), 55), 69), 70), 77), 82) e 95), ritenuta l’ipotesi di cui all’ 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 6.000 di multa, COGNOME NOME per il reato di cui al capo 94), ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa, COGNOME NOME per il reato di cui al capo 409), ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000 di multa.
In sede di appello, la Corte territoriale rideterminava la pena per NOME e NOME, ritenuta la continuazione con altri fatti giudicati con separati giudizi; assolveva NOME dai reati di cui ai capi 71), 109), 110), 122) e 434) (per quest’ultimo, limitatamente ai delitti di riciclaggio) e dichiarava assorbito il fatt contestato al capo 415) nel reato di cui al capo 205), riqualificava il fatto di cui al capo 329) nel reato di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminava la pena finale in quella di 14 anni di reclusione; confermando per il resto.
In particolare, all’esito del giudizio di appello, la condanna dei suddetti imputati aveva ad oggetto reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per NOME anche i -?reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), all’art. 445 cod. pen. (capo 330) e all’art. 132 T.U.B. (capo 434).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso di NOME.
2.1.1. Vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente per una serie di addebiti con motivazione meramente apparente e palesemente contraddittoria, nonché assente in relazione ad alcune censure difensive contenute nell’atto di appello.
Nell’esaminare il capo 434), la Corte di appello, dopo aver assolto il ricorrente dal reato di riciclaggio (non risultando provata la derivazione illecita dei conferimenti in denaro per i quali il ricorrente offriva il servizio non autorizzato ai suoi clienti), ha confermato la condanna per la illecita intermediazione bancaria svolta dall’imputato (definita come l’unica che l’imputato non aveva contestato).
Peraltro, dovendo giustificare la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la stessa Corte si è poi dimenticata completamente di quanto sopra affermato, cercando anche di sostenere maldestramente che la difesa nell’appello aveva parlato soltanto di attività di money transfer e non anche di “attività bancaria” (come invece risulta dall’esame dell’atto di appello).
La Corte territoriale inoltre ha introdotto per la prima volta come dato probatorio la conoscenza di un sms ricevuto da NOME senza fornirne una spiegazione, né può essere ritenuta adeguata la motivazione là dove ha valorizzato come prova della partecipazione associativa le foto di feste di associati. Si tratta di affermazioni apodittiche prive di riscontri.
La difesa aveva inoltre contestato la mancanza di riscontri alla presunta attività di spaccio svolta all’interno del negozio (stante quanto era emerso dalle immagini della telecamera installata nello stesso) e la Corte di appello ha risposto maldestramente, di fatto non motivando e continuando ad affermare che nello spazio non ripreso dalle telecamere venivano confezionate dosi sulla base delle telefonate, senza tuttavia nulla argomentare sulla ipotizzata – ma non risultante dalle videoriprese – presenza di persone che entravano nel negozio (che consegnavano soldi senza prendere nulla) e alla annotazione di qualcosa da parte del ricorrente su un registro, riferita dal teste COGNOME.
La sentenza non ha motivato inoltre sul guadagno ricavato dal ricorrente nell’appartenere all’associazione (dato non emergente da alcuna prova), della quale sarebbe addirittura un organizzatore. Questa assenza di guadagni denotava come egli si limitasse alla sola attività di intermediazione bancaria.
Risulta anche apparente e contraddittoria la motivazione là dove afferma che il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di finanziatore per l’acquisto di stupefacente, ritenendo rilevante a tal fine il fatto che non rilasciasse ricevuta. E’ la stessa Corte peraltro ad affermare che a tutti i clienti del negozio il ricorrente non rilasciava ricevuta. Apodittica è la affermazione sui prestiti dati per gli acquisti di stupefacente (in modo assurdo la sentenza finisce per stabilire che il ricorrente da un lato vende lo stupefacente e dall’altro finanzia gli acquirenti per acquistare lo stupefacente).
In modo contrastante la sentenza ha affermato che il ricorrente avrebbe anticipato i soldi ad NOME (ritenuto sodale) per acquistare da NOME (ovvero dal capo dell’associazione) (gli avrebbe anticipato i soldi per pagare la partita ad
NOME – altro sodale -): quindi il ricorrente avrebbe anticipato soldi da dare a sé stesso, quale capo promotore ed organizzatore dell’associazione.
La difesa aveva fornito nell’appello una coerente lettura diversa ovvero che il ricorrente non svolgesse altro che una attività di “banca”, gestendo i danari dei clienti e semmai, se avesse conosciuto la provenienza illecita delle somme, avrebbe potuto configurarsi la ricettazione.
E’ risultata senza una effettiva risposta anche la questione delle telecamere (che nulla avevano ripreso a riscontro della tesi accusatoria), rifugiandosi la Corte di appello in una errata interpretazione delle intercettazioni e addebitando alla difesa l’onore di provare il contrario.
2.2. Ricorso di NOME.
2.2.1. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 44) (acquisto di tre ovuli da 10 grammi di eroina-cocaina).
La Corte si è basata su una captazione non dimostrativa della effettiva cessione dello stupefacente e del quantitativo ceduto, mentre era plausibile la tesi difensiva della destinazione esclusivamente personale delle tre dosi, da testare, che è stata disattesa con motivazione illogica là dove ha ritenuto la impugnazione in contrasto con il capo di imputazione (così invertendo l’onere della prova) e con l’accertamento del primo grado (l’impugnazione era infatti finalizzata a scardinare tale accertamento).
2.2.2. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 50) (acquisto di un ovulo da 10 grammi di cocaina-eroina).
Anche in tal caso la motivazione è sbrigativa e la prova della avvenuta consegna è basata su captazioni prive di riscontri e sulla mera mancanza di successive telefonate rispetto all’ordine effettuato.
In ogni caso l’acquisto di una sola dose (è meramente congetturale che si tratti di 10 grammi) era compatibile con l’uso esclusivamente personale
2.2.3. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 55) (acquisto di cinque ovuli da 10 grammi di eroina-cocaina).
Anche in tal caso si versa in una fattispecie di droga parlata, limitata peraltro alla sola cessione da parte dei computati senza alcun riscontro della identità del cessionario, comunque compatibile con l’ipotesi di una “prova” dello stupefacente da destinare ad uso personale (in tal senso la captazione n. 226).
2.2.4. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per i capi di imputazione 69) e 70) (acquisto rispettivamente di due e tre e mezzo ovuli da 10 grammi di eroina-cocaina).
I motivi di appello sui capi in esame non sono stati esaminati dalla Corte di appello, definendoli frutto di una lettura frazionata della prova là dove invece la difesa aveva contestato la ricostruzione basata su captazioni.
2.2.5. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 77) (acquisto di un ovulo da 10 grammi di eroina-cocaina).
I motivi di appello sono stati affrontati con superficialità e illogicità: l’unic captazione utilizzata nulla provava sull’oggetto della ipotizzata cessione (quantità e qualità).
2.2.6. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo 82) (acquisto di due ovuli da 10 grammi di eroina-cocaina).
La captazione utilizzata, come sostenuto nell’appello, provava l’esistenza di debiti tra il ricorrente e NOME ma non la cessione degli ovuli.
La Corte ha confermato la condanna per tale capo con motivazione apparente e contraddittoria, con frasi apodittiche e prive di efficacia dimostrativa.
2.3. Ricorso di COGNOME.
2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla nullità del decreto di rinvio a giudizio per genericità del capo di imputazione ed indeterminatezza dell’accusa in relazione all’art. 110 cod. pen. per il capo 94).
Con l’appello era stata eccepita la suddetta nullità posto che il capo di imputazione contestava alla ricorrente di aver detenuto, in concorso con altri (senza chiarire con quale modalità, materiale o morale), sostanze stupefacenti la cui descrizione era individuata con un mero “copia ed incolla” di altri capi di imputazione ascrivibili ad altri accusati.
La Corte di appello ha superato tale eccezione con motivazione apodittica ed illogica, in quanto la presunta chiarezza del capo di imputazione non era valutata in una prospettiva ex ante (ovvero in quella che avrebbe consentito alla difesa di difendersi), ma all’esito degli approdi conoscitivi del giudizio di primo grado, tra l’altro diversificando i ruoli dei concorrenti che il capo di imputazione aveva posto sullo stesso piano.
2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso.
Quanto al concorso morale, i giudici di merito hanno fondato la prova del concorso della ricorrente nel reato sulla base di sole captazioni telefoniche e segnatamente la telefonata n. 804 nella quale la ricorrente avrebbe detto al fratello di aver trovato un nuovo canale di rifornimento per l’acquisto di stupefacenti.
In modo illogico la Corte ha ritenuto tale circostanza dimostrativa anche della disponibilità a detenere lo stupefacente, laddove giammai la stessa si era dichiarata disposta a conservare la droga per conto del fratello.
In ogni caso, la captazione non provava che quel canale fosse stato effettivamente aperto: con salto logico la Corte ritiene che la “NOME” di cui parlano i conversanti sia la ricorrente, che ben poteva essere una terza persona e neppure certo di sesso femminile.
In modo illogico la Corte ha interpretato la conversazione in cui la ricorrente aveva consigliato al fratello di “cambiare strada”, in quanto lungi dal rafforzare le intenzioni illecite di questi, la predetta ha inteso dissuaderlo dal perseverare nelle sue condotte.
Sulla base di quanto premesso, in modo censurabile la Corte ha tratto il convincimento della partecipazione della ricorrente nel reato, al più qualificabile come mera connivenza non punibile.
Quanto al concorso materiale, la frase intercettata valorizzata dalla Corte di appello non contiene alcun riferimento alla abitazione della ricorrente quale luogo di custodia dello stupefacente, né vi sono riscontri a suffragare tale tesi accusatoria.
Anche in tal caso le prove dimostrano al più una connivenza della ricorrente in ordine all’attività posta in essere dal fratello.
Illogica è anche la spiegazione sul quantitativo della sostanza della ipotizzata detenzione, che la Corte in modo indimostrato colloca in non meno di 10 grammi.
2.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 464-bis cod. proc. pen.
Censurabile è anche la risposta della Corte di appello sulla mancata ammissione della ricorrente alla messa alla prova, richiesta sin dalla udienza preliminare (rigettata per la cornice edittale ostativa) e reiterata in sede di discussione, previa riqualificazione del fatto a sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte ha ritenuta tardiva la successiva richiesta, citando due precedenti di legittimità (n. 36752 del 2018 e n. 780 del 2021), peraltro privi di pertinenza in quanto relativi a fattispecie in cui l’istanza di ammissione non era stata proposta tempestivamente. Inoltre, l’unica possibilità per la difesa di avanzare la richiesta di riqualificazione del fatto era quella delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen. che tuttavia non contempla tale possibilità.
Andava invece fattq applicazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019, nel caso di istanza tempestivamente proposta e di successiva riqualificazione del fatto.
2.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e alla richiesta contenuta nell’appello sul punto.
Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è affidato dalla Corte di appello ad una diversa motivazione rispetto a quella censurabile di primo grado (oggetto di appello), ma in ogni caso di puro stile e generica.
2.3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
Illogica è la risposta sul punto della dosimetria della pena, determinata dal primo giudice in una pena pari al doppio del minimo edittale senza una motivazione che giustifichi tale scelta. La Corte di appello ha confermato tale pena con ragioni che dovevano piuttosto portare ad una riforma: il riferimento al precedente risalente nel tempo e neppure omogeneo; la qualità ottima dello stupefacente sequestrato prima del gennaio 2018 (periodo nel quale la ricorrente non era parte del consesso criminoso) e dopo il gennaio 2018 (le risultanze processuali dimostravano inoltre che la droga trattata era di cattiva qualità).
2.4. Ricorso di NOME.
2.4.1. Vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità.
La prova del reato è basata soltanto su captazioni telefoniche, il cui significato criptico andava confermato da ulteriori elementi indiziari, nella specie mancanti.
La Corte di appello ha dato per scontato il loro significato dimostrativo (quanto all’oggetto degli incontri concordati da parte del ricorrente con un’altra persona) senza specificare da quali elementi abbia tratto tale convincimento e fornendo così una risposta apparente ai motivi di appello.
2.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle attenuanti generiche.
La motivazione della Corte di appello sul punto è illogica, posto che, per rimediare ad argomentazioni censurabili del primo giudice quanto al comportamento processuale della ricorrente, si è limitata a indicare la assenza di elementi positivi posteriori al fatto, senza prendere in esame gli altri elementi valutabili al fine di riconoscere tale beneficio.
2.4.3. Vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen.
La Corte di appello, nel riqualificare il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ritenere la continuazione con altro reato giudicato separatamente, ha in ogni caso mantenuto gli aumenti interni per la continuazione per il reato del presente procedimento in entità eccessiva senza fornire alcuna motivazione, in contrasto con quanto affermato al riguardo dalle Sezioni Unite.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche la difesa di NOME ha presentato conclusioni scritte, in epigrafe sintetizzate, contestando e replicando alle osservazioni della Procura AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
Quanto al ricorso di NOME, va evidenziato che il ricorrente si è limitato a riproporre le censure di appello e ad attaccare singoli e circoscritti aspetti della sentenza impugnata senza confrontarsi con il complessivo ed articolato ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale, che ha preso le mosse anche dagli accertati singoli reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – rispetto ai quali il ricorso si limita ad un’analisi atomistica, meramente oppositiva e di merito sulla natura dell’attività svolta dal ricorrente nel negozio.
In questa prospettiva le doglianze si rivelano aspecifiche e generiche.
La Corte ha infatti esaminato i singoli reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando come la difesa non avesse fornito alcun elemento di confutazione specifica rispetto al significato delle captazioni o comunque una efficace e persuasiva smentita alla ricostruzione di primo grado e come la lettura complessiva delle captazioni, coadiuvata in taluni casi da quanto emerso grazie alle telecamere e ai sequestri, venisse a confermare la partecipazione del ricorrente alle varie cessioni contestate.
Quanto al reato associativo, la Corte di appello ha, a sua volta, evidenziato come la critica mossa dal ricorrente su tale capo fosse ai limiti dell’inammissibilità per genericità, posto che veniva a proporre una versione autonoma, spesso autoreferenziale e priva di rapporto dialettico con gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado – versione che aveva invece trovato smentita nel contenuto delle captazioni valorizzate dal primo giudice e rispetto alle quali la difesa non aveva fornito una plausibile spiegazione alternativa dei rapporti tra il ricorrente e NOME, che da quelle conversazioni erano emersi.
Il ricorso, come anticipato, lungi dal confrontarsi con l’articolato e persuasivo ragionamento probatorio esposto dalla Corte di appello, si appunta su isolati aspetti della motivazione per inferirne – con argomenti generici anche in punto di decisività – la illogicità, la contraddittorietà e la carenza.
Quanto in particolare alla movimentazione del danaro sulla quale il ricorso si è molto diffuso, va osservato che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato, senza incorrere in manifeste illogicità, come l’attività di gestione di somme di danaro esterna all’associazione non venisse ad esaurire la attività del ricorrente, come sostenuto dalla difesa con l’appello (cfr., tra le altre, le pag. 55-57 con riferimento sia alla prova delle transazioni di stupefacente da lui effettuate, desunta dalle captazioni in cui si faceva riferimento – con linguaggio chiaramente indicativo di un traffico di stupefacente – alle forniture effettuate dal ricorrente e
alle richieste a lui rivolte per nuove forniture; sia al compito affidato al ricorrente nel sodalizio della “messa in sicurezza” dei ricavi derivanti dallo spaccio di strada, desunto dalle video-riprese i che dimostravano h24 un’attività di spaccio svolta per un anno circa proprio in un tratto di strada davanti al negozio del ricorrente; cfr. la pag. 46, quanto alla destinazione dei soldi consegnati da NOME, come desunta dalle captazioni; cfr. la pag. 57 in ordine al fatto che NOME andava a ritirare personalmente il danaro dal ricorrente), e come non avesse portata dirimente (a fronte di dati oggettivi sui traffici svolti dal ricorrente) il rilievo difensivo mancanza di riprese di consegne all’interno nel negozio (l’angolo di visuale infatti era limitato).
Quanto, infine, ai pretesi travisamenti della prova in ordine ad informazioni introdotte per la prima volta nella sentenza di appello e a carenze motivazionali su singoli dati probatori, il ricorrente non spiega la rilevanza decisiva della prova rispetto al complessivo ragionamento probatorio.
Quanto al ricorso di COGNOME va osservato che i motivi avanzati in relazione ai singoli capi di imputazione si limitano a reiterare le censure di appello, senza un reale confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello da pag. 61 e ss. della sentenza impugnata per ricostruire le singole vicende delittuose.
Si trattava infatti di episodi di acquisto di stupefacente che presentavano la medesima metodologia operativa, accertati attraverso sia captazioni che sequestri effettuati nell’ambito delle indagini: questi ultimi consentivano di fornire una univoca lettura alle captazioni relative al ricorrente, con riferimento all’oggetto dell’acquisto (quantità e natura) e anche alla destinazione della sostanza ceduta.
Dal complesso delle indagini era infatti emerso che i tre venditori non avevano contatti con i tossicodipendenti, ma solo con una articolata rete di spacciatori. Il linguaggio adoperato in tali rapporti confermava anche la ricostruzione dei dialoghi tov° tra costoro e il ricorrente (là dove gli acquirenti aveva chiesto una quantità di prova per testare la bontà della sostanza per poi aumentarne l’ordine).
Dopo aver premesso tali argomentazioni in via AVV_NOTAIO, la Corte ha poi esaminato le singole imputazioni, evidenziando ulteriori dati probatori.
I motivi sono del tutto generici al riguardo e ripropongono la tesi difensiva “secondo una lettura frammentata” dei singoli episodi, che è stata affrontata dalla Corte di appello nei termini sopra indicati.
Anche il ricorso di COGNOME non supera la soglia della inammissibilità.
4.1. Il primo motivo sulla nullità del decreto di rinvio a giudizio per genericità del capo di imputazione ed indeterminatezza dell’accusa in relazione all’art. 110 cod. pen. per il capo 94) è manifestamente infondato.
Va rammentato che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (tra tante, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825).
La difesa, inoltre, nel criticare la carenza di precisione della contestazione, ha sovrapposto il thema probandum al capo di imputazione: il thema probandum non deve necessariamente essere contestato nei minimi dettagli nel capo di imputazione, essendo sufficiente che l’imputazione consenta alla difesa di comprendere in punto di fatto e in termini giuridici le condotte che vengono contestate.
4.2. Quanto al secondo motivo che si appunta sul ritenuto concorso della ricorrente nel reato, va rilevato che la Corte di appello ha definito aspecifiche parte delle censure versate nell’appello rispetto alla sentenza di primo grado (quanto in particolare alle captazioni tra la ricorrente e il fratello).
In ogni caso, anche le censure avanzate nel ricorso si presentano parimenti aspecifiche, in quanto si basano su una lettura parcellizzante e meramente oppositiva delle captazioni.
Proprio dalla ricostruzione complessiva della vicenda, la Corte ha ricavato i convergenti elementi dimostrativi dell’ipotesi accusatoria che la ricorrente mira a svilire in un’ottica atomistica: la sollecitazione della ricorrente rivolta al fratello trovare nuovi canali di fornitura dello stupefacente per soddisfare le richieste (dopo l’arresto di COGNOME), comunicandogli chi lo possa fornire e sostituire COGNOME; la consapevolezza dalla ricorrente dimostrata in tale evenienza di fibrillazione del gruppo della attività di spaccio svolta, tanto da consigliare a “tutti” prudenza; l’invito rivolto al fratello di eliminare da casa lo stupefacente, così dimostrando il contributo fornito alla custodia dello stesso; l’interesse a trovare un difensore a COGNOME.
In questo contesto si inseriscono le captazioni in cui il fratello prima comunica alla ricorrente di fargli sapere appena avrà la “roba” così da avvisare la persona che doveva distribuirla e poi commenta con NOME la qualità non forte della roba che “NOME mi ha dato”.
La Corte di appello ha plausibilmente spiegato come la “NOME” sia proprio la ricorrente in ragione sia delle conversazioni precedenti, sia della circostanza che era l’unica donna del gruppo vicina al capo (l’altra donna era denominata diversamente), sia per la valenza simbolica del soprannome (trattandosi di familiare).
Parimenti incensurabile è la motivazione in ordine al quantitativo della sostanza stupefacente: si tratta di argomentazioni ragionevoli, basate su dati tratti dalle captazioni (significativo è il riferimento alla somma di danaro recuperata per “la roba data da NOME” che consente di quantificare ragionevolmente la sostanza).
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.
Il Tribunale aveva dato atto che l’istanza di sospensione per la messa alla prova era stata avanzata in sede di udienza preliminare e respinta per il titolo del reato della originaria contestazione (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); che l’istanza era stata reiterata solo in sede di discussione finale allorquando il P.M. aveva prospettato l’ipotesi del fatto di lieve entità (poi accolta in sentenza); che l’istanza era inammissibile perché tardiva (avrebbe dovuto reiterare l’istanza nella fase delle questioni preliminari). Negli stessi termini ha motivato la Corte di appello.
Sul punto va rammentato che qualora, all’esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione, ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l’imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei “termini” previsti dalla legge (tra tante, Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284610).
Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima infatti l’imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l’inesatta contestazione del reato può essere avanzata, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, Rv. 281767; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021; Rv. 281162).
Prendendo le mosse da quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019, è stato infatti chiarito che la parte può chiedere entro il termine (prima dell’apertura del dibattimento) la messa alla prova i deducendo la erronea qualificazione giuridica. In tale caso, se il giudice, all’esito del giudizio ritenga effettivamente erronea tale qualificazione, deve ammettere la messa alla prova. In questa ipotesi rileva che vi sia stata la richiesta nei termini (perché, la disposizione non lascia alcuna elasticità) e vi sia stata la valutazione di erroneità della contestazione, quindi modificata in quella che consenta la messa alla prova (così Sez. 6, n. 19673 del 2021, cit.).
4.4. Aspecifico è il motivo sull’art. 62 -bis cod. pen.
La Corte territoriale ha ben spiegato perché fosse corretta la decisione assunta in primo grado e ha ribadito la mancanza di elementi concretamente favorevoli.
4.5. Avanza censure aspecifiche e non consentite l’ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sulla dosimetria della pena, che si presentava largamente inferiore alla media edittale e comunque era giustificata dall’intervento reso dalla ricorrente in un momento di fibrillazione dell’attività del fratello che aveva perso i suoi referenti nel traffico illecit rendendo possibile di far lavorare almeno uno dei suoi uomini e vendere più dosi. Plausibile è il riferimento alla qualità della droga trattata dal gruppo, stante la ripetitività delle operazioni accertate nel periodo (la contestazione sulla qualità della sostanza dopo il gennaio 2018 è genericamente dedotta).
5. Quanto al ricorso di NOME va osservato quanto segue.
5.1. Il primo motivo sulla penale responsabilità è generico, posto che non si confronta con le argomentazioni della Corte di appello, là dove, da un lato, hanno definito aspecifico il gravame del ricorrente (non correlato alle conversazioni intercettate) e dall’altro , hanno chiarito quanto emergesse dalle captazioni, che lette nel loro complesso assumevano un significato plausibile.
5.2. Generico è anche il secondo motivo sulle attenuanti generiche.
La Corte di appello ha rilevato infatti che non vi erano elementi positivi da valutare, nemmeno allegati dal ricorrente con il gravame.
5.3. Quanto alla censura sulla motivazione sugli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., va evidenziato che il ricorrente con l’appello non si era lamentato della mancata motivazione per ogni aumento in continuazione (in primo grado effettuato in un’unica entità), ma soltanto della determinazione eccessiva della pena e dei criteri adottati per stabilire la gravità dei fatti (il numero degli episodi e le modalità dei fatti).
La Corte di appello ha accolto il motivo di appello, ritenendo i fatti contestati con il presente procedimento (cessioni di singole dosi di eroina) di minore gravità rispetto alla detenzione contestata nel procedimento separato (maggiore quantità di distinte sostanze), la cui pena era unificata a titolo di continuazione. Nel contenere la pena complessiva, la sentenza impugnata ha in ogni caso spiegato, passaggio per passaggio, le modalità con cui era prevenuta al risultato finale (valorizzando, negli aumenti a titolo di continuazione, il numero di cessioni effettuate nei vari gruppi di cessioni contestate al capo 409).
Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14j672O23.