Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
Nel sistema giudiziario italiano, la Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma il suo ruolo non è quello di un terzo processo. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: se un’impugnazione non solleva questioni di diritto ma si limita a criticare genericamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, il risultato è un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come e perché la Corte suprema delimita il proprio campo d’azione, confermando le decisioni dei gradi inferiori quando queste sono logicamente e giuridicamente ben motivate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per due distinti reati: lesioni personali ai danni di una giovane donna e furto in abitazione ai danni della madre di quest’ultima. La condanna si fondava in larga parte sulla testimonianza della giovane, considerata dai giudici di merito pienamente attendibile.
Il Ricorso in Cassazione per Vizio di Motivazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un presunto “vizio di motivazione” nella sentenza d’appello. La difesa sosteneva che la Corte territoriale fosse caduta in contraddizione. Da un lato, aveva escluso che la testimone fosse stata costretta con violenza o minaccia a commettere il furto; dall’altro, l’aveva ritenuta credibile quando affermava di essere stata insistentemente istigata dall’imputato a compiere il gesto. Secondo la tesi difensiva, questa presunta contraddizione minava l’attendibilità complessiva della testimone, rendendo le prove insufficienti per confermare la condanna per entrambi i reati.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
La Genericità dei Motivi
In primo luogo, i giudici supremi hanno sottolineato che il ricorrente non si era confrontato criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esauriente e logica per spiegare perché riteneva la testimone attendibile, indicando una serie di elementi di riscontro oggettivi: la documentazione relativa alla vendita di beni preziosi rubati, le confidenze fatte dalla ragazza ad alcune amiche e un referto medico che attestava le lesioni subite. Il ricorso, invece di contestare puntualmente questi elementi, si era limitato a una critica generica e astratta, senza intaccare la coerenza del ragionamento del giudice di merito.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove e fornire una nuova interpretazione dei fatti. Valutare l’attendibilità di un testimone e ricostruire la dinamica degli eventi è un compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Proporre alla Corte di Cassazione una “diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” equivale a chiederle di svolgere un’attività che le è preclusa per legge. Un motivo di ricorso che si limita a questo non denuncia un vizio di legittimità, ma una semplice divergenza sulla valutazione del merito, e come tale è inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare: la sentenza d’appello aveva costruito un impianto argomentativo solido, logico e privo di contraddizioni per affermare la responsabilità dell’imputato. Aveva analizzato dettagliatamente le dichiarazioni della testimone e le aveva corroborate con prove esterne, superando ogni ragionevole dubbio. Il ricorso, al contrario, era aspecifico, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza e tentava di ottenere un inammissibile riesame del merito.
Le conclusioni
In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva dell’imputato. Egli è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che un ricorso in Cassazione, per avere successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione, e non può mai trasformarsi in un appello mascherato volto a ottenere una nuova valutazione delle prove.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a lamentare in modo astratto una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza individuare i punti deboli del ragionamento del giudice.
Può la Corte di Cassazione valutare nuovamente la credibilità di un testimone?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e l’apprezzamento delle prove sono compiti riservati esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può effettuare una “rilettura degli elementi di fatto” o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara il 28 aprile 2022 e lo ha ritenuto responsabile: del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. in danno di NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME (accertato in Borgomanero il 17 agosto 2014) (capo b) e del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. in danno di NOME COGNOME (commesso in Borgomanero il 6 agosto 2014) (capo e).
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della teste NOME COGNOME, persona offesa del reato di cui al capo e) e autrice materiale del furto di cui al capo b). Con riferimento al capo b), la difesa sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché esclude che la COGNOME sia stata costretta da COGNOME, con violenza o minaccia, a consumare il furto in danno della madre e tuttavia la ritiene attendibile quando sostiene di essersi risolta ad agire in tal senso perché insistentemente istigata da lui. La difesa sostiene che la complessiva inattendibilità della persona offesa non consente di ritenere provato neppure il reato di cui al capo e).
Rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in termini esaurienti e in nulla contraddittori o illogici, ha chiarito (pag. 6 della motivazione) le ragioni della ritenuta attendibilità della testimone quanto alle insistite richieste rivoltegli da COGNOME al fine di persuaderla a derubare i propri genitori e alla aggressione da lei patita ad opera dell’imputato. Rilevato che la sentenza impugnata ha sottolineato l’assenza di volontà calunniatoria emergente dalle modalità della denuncia e ha dettagliatamente elencato gli elementi di riscontro che rendono attendibili le dichiarazioni della teste con riferimento ai reati di cui ai capi b) ed e), costituiti dal documentazione attestante la vendita di preziosi, dalle confidenze che la giovane fece alle amiche COGNOME e COGNOME, dal referto medico del 6 agosto 2014.
Ritenuto che, non confrontandosi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione i motivi siano aspecifici e perciò inammissibili (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE Telleria Rv. 282949). Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condanNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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