Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale su un errore procedurale che può rivelarsi fatale: la genericità dei motivi di impugnazione. Quando si presenta un ricorso inammissibile, le porte della giustizia si chiudono prima ancora che il dibattito possa iniziare. Analizziamo insieme un’ordinanza che ha ribadito questo principio, condannando il ricorrente non solo alla sconfitta, ma anche al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, condannato per reati che implicavano l’uso della violenza (spinte, strattoni e calci), decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, affidando la sua difesa a due principali motivi di doglianza.
Con il primo motivo, lamentava una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. A suo dire, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente argomentato sulla prova della violenza.
Con il secondo motivo, contestava, in termini estremamente sintetici, la violazione di una specifica norma del codice penale in materia di rapina.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Vediamo nel dettaglio come i giudici hanno smontato le argomentazioni difensive.
Il Primo Motivo: Motivazione Apparente vs. Motivazione Adeguata
Riguardo alla prima censura, la Suprema Corte ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito avevano assolto al loro dovere. La sentenza impugnata, infatti, conteneva una disamina (pagine 14-15 del provvedimento) della sussistenza della violenza e della sua finalità, ritenuta sufficiente a integrare la fattispecie delittuosa. La doglianza del ricorrente è stata quindi etichettata come generica perché non si confrontava realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale.
Il Secondo Motivo: L’Indeterminatezza che Sancisce la Sconfitta
È sul secondo motivo che la Corte ha espresso il giudizio più severo. Definito “stringatissimo”, il motivo è stato ritenuto generico per indeterminatezza. La legge (art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) richiede che chi impugna una sentenza indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta dire che una norma è stata violata; bisogna spiegare come, perché e in quali punti della sentenza si annida l’errore del giudice. Il ricorrente, invece, si era limitato a una contestazione vaga, senza fornire alla Corte gli strumenti per poter esercitare il proprio sindacato sulla decisione. Questa mancanza ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e didattica. Un ricorso non è un semplice atto di dissenso, ma un’articolata critica tecnica a un provvedimento giudiziario. Per essere accolto, o anche solo esaminato, deve permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali parti della sentenza sono contestate e sulla base di quali argomenti. Un’impugnazione che si limita a enunciazioni generiche o a ripetere questioni già adeguatamente risolte in precedenza è destinata a fallire. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era logicamente corretta e che il ricorso non era riuscito a individuare alcun vizio concreto. La conseguenza inevitabile è stata la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: la forma è sostanza. La redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, specificità e un confronto puntuale con la decisione che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta legale, ma anche un aggravio di costi per l’assistito, che si trova condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La diligenza e la perizia tecnica nella stesura degli atti processuali si confermano, ancora una volta, elementi imprescindibili per una difesa efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti troppo generici e indeterminati. In particolare, il secondo motivo non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, non indicando gli elementi concreti a sostegno della censura e impedendo così alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, non specifica quali parti della motivazione siano errate né fornisce argomentazioni precise a supporto. Un motivo generico non consente al giudice dell’impugnazione di individuare l’oggetto della controversia e di valutarne la fondatezza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI:CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso contesta la carenza di motivazione per i capi 1 e 9, laddove invece il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e degli elementi posti alla base della dichiarazione di responsabilità (cfr. pp. 14-15 in tema di sussistenza della violenza, consistita in spinte e strattoni in un caso e calci nell’altro, e diretta quantomeno a ottenere l’impunità), dolendosi altresì della valutazione delle prove, in termini insuperabilmente generici;
ritenuto che il secondo, stringatissimo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza dell’art. 628, comma 2 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (nei termini sopra accennati), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.