Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve individuare con esattezza i vizi della sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche una condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali sono i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’imputato lamentava principalmente tre aspetti: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la congruità della pena inflitta e la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità per il reato contestatogli.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in toto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della proposizione di un ricorso giudicato privo dei requisiti minimi di legge.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: per motivare il rigetto di tale richiesta, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua.
Similmente, anche la critica sulla determinazione della pena è stata respinta. La Cassazione non può riesaminare la decisione sulla pena se questa è motivata in modo conforme alla legge e alla logica, come avvenuto in questo caso con riferimento agli articoli 132 e 133 del codice penale.
La Genericità come Vizio Fatale del Ricorso
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso, quello che contestava la motivazione sulla responsabilità penale. La Corte lo ha definito ‘generico per indeterminatezza’. In pratica, il ricorrente non aveva specificato, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale, quali fossero gli elementi concreti a fondamento della sua critica. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, l’imputato non ha fornito alla Cassazione gli strumenti per individuare i presunti vizi, impedendole di esercitare il proprio sindacato di legittimità. Questo ha reso il motivo, e di conseguenza l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone alla parte che impugna di indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la sua richiesta. Non basta un generico dissenso, ma occorre una critica puntuale e argomentata.
In secondo luogo, la Corte riafferma i limiti del proprio sindacato. La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Un ricorso che tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, senza evidenziare vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi non solo precludono l’esame nel merito della vicenda, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale che l’impugnazione sia specifica, pertinente e fondata su vizi di legittimità chiaramente individuati, dimostrando di aver compreso appieno i limiti e la funzione del giudizio davanti alla Suprema Corte.
Perché il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato dalla Cassazione?
La Cassazione ha confermato il diniego perché, secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per motivare la sua decisione, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Per quale motivo il ricorso sulla responsabilità penale è stato ritenuto generico?
È stato ritenuto generico per indeterminatezza perché non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a base della sua censura, impedendo così alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perch secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudi merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella speci veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per cost giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decis sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è neces a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo n discrezionale giudizio complessivo;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato d all’art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requ prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a front motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudic dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindac rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
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