Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario formulare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la reiterazione delle argomentazioni possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questo caso pratico per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Procedimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di secondo grado basandosi su due principali motivi. Il primo motivo riproponeva una questione già affrontata e respinta in appello, mentre il secondo criticava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La difesa ha tentato di portare all’attenzione della Cassazione due doglianze. Tuttavia, la Suprema Corte le ha esaminate e ritenute entrambe non meritevoli di accoglimento, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo è stato rapidamente liquidato come meramente reiterativo. La Corte ha osservato che la questione era già stata dedotta in appello e che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata per respingerla. Riproporre la stessa argomentazione in Cassazione, senza criticare specificamente la logica della sentenza impugnata, si traduce in un motivo inammissibile. La sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le medesime difese.
La Genericità del Motivo sulla Pena Sostitutiva e il Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle pene sostitutive, è stato giudicato affetto da ‘genericità assoluta’. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione negativa esprimendo un giudizio sfavorevole sulla futura condotta del condannato. Tale giudizio si basava sul concreto pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali dell’imputato. Secondo la Cassazione, questa è una valutazione di merito, che rientra pienamente nelle prerogative del giudice. Poiché la motivazione fornita non presentava vizi logici evidenti, non poteva essere oggetto di una nuova e diversa valutazione in sede di legittimità. Criticare genericamente tale valutazione, senza individuare un errore logico o giuridico palese, rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sui principi consolidati che governano il giudizio di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. Non può limitarsi a riproporre le stesse tesi già respinte né a contestare genericamente le valutazioni di merito del giudice.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stabilita dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma prevede che la parte privata che ha proposto il ricorso venga condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte in base alle questioni sollevate. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è tutto. Un ricorso non può essere un semplice appello contro una decisione sgradita. Deve essere un’analisi tecnica e mirata, capace di dimostrare perché la sentenza impugnata è giuridicamente errata o illogica. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, a testimonianza della serietà e del rigore richiesti per accedere al più alto grado della giurisdizione penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di un argomento già respinto in appello con motivazione adeguata, mentre il secondo motivo era considerato assolutamente generico e contestava una valutazione di merito del giudice (il pericolo di recidiva) che non presentava vizi logici evidenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Perché non è stata concessa la pena sostitutiva al ricorrente?
La pena sostitutiva non è stata concessa perché i giudici di merito hanno espresso un giudizio negativo sulle prospettive di ‘emendabilità’ del condannato, ravvisando un concreto pericolo di recidiva basato sui suoi precedenti. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa valutazione logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo è reiterativo di quello dedotto in appello, respinto con motivazione adeguata in merito alla veste di custode al momento del fatto;
ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20 -bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti, di conseguenza si tratta di valutazione che non può dirsi affetta da evidenti vizi logici e quindi non è suscettibile di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Con iere estensore
Il PresidèfIt