Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere valido, un ricorso deve contenere critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di questa regola, come dimostra il caso che analizziamo oggi, relativo a una condanna per falsa attestazione a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo grado e successivamente in appello per i reati di falsa attestazione e falso documentale. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un’errata motivazione riguardo alla colpevolezza, riproponendo di fatto le stesse argomentazioni già respinte nel giudizio d’appello.
2. La richiesta di una pena più mite, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si basa su principi procedurali solidi e su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che meritano un’analisi approfondita per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
Primo Motivo: la Genericità dell’Appello
Il primo motivo è stato considerato generico e, pertanto, inammissibile. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte dal giudice precedente. La funzione dell’impugnazione è quella di portare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Nel caso di specie, la difesa non ha assolto a questa funzione, presentando argomenti “soltanto apparenti” e non specifici, che non si confrontavano realmente con le ragioni approfondite, sia in fatto che in diritto, esposte dalla Corte d’Appello.
Secondo Motivo: la Discrezionalità sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena, inclusa la concessione e la misura delle circostanze attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se esercitato in conformità con i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione sulla pena, rendendo la censura inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la funzione del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Accogliere motivi generici significherebbe trasformare la Cassazione in un’ulteriore istanza di valutazione dei fatti, snaturando il suo ruolo. La Corte ha quindi ribadito che il ricorrente ha l’onere di formulare censure specifiche, che individuino con precisione il punto della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della critica. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati non soddisfa questo requisito e conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Allo stesso modo, la discrezionalità del giudice di merito sulla pena è un caposaldo del sistema, e la Cassazione interviene solo in caso di palese illegalità o di motivazione assente o manifestamente illogica, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve essere consapevole che la redazione del ricorso richiede un’analisi critica e puntuale della decisione precedente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile costruire un’argomentazione giuridica solida che attacchi specifici passaggi della motivazione. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte di Appello, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la quantità di pena stabilita dal giudice?
No, secondo questa decisione, la graduazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, a meno che non sia palesemente illegale o basata su una motivazione assente o manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31504 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME IMMACOLATA nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATT O CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna della stessa per i reati di cui agli artt. 495, 477 – 482 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag.3 della sentenza impugnata ove la questione è stata affrontata in maniera approfondita sia in diritto che in fatto con espressi riferimenti alla fattispecie concreta che riflette l’intervenuta consumazione della falsa attestazione nella fase antecedente all’esibizione del documento di identità);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. – come avvenuto nel caso di specie a pag. 4 della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.