Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, la precisione tecnica è tutto. Un recente provvedimento ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di motivi di impugnazione generici. Analizziamo insieme un caso concreto per capire perché la Corte non riesamina i fatti, ma si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda giudiziaria ha come protagonista un imprenditore, ritenuto responsabile in primo grado per una serie di reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello, intervenuta successivamente, ha parzialmente riformato la prima sentenza: ha dichiarato la prescrizione per alcuni dei reati minori e ha ridotto la durata delle pene accessorie.
Nonostante questa parziale vittoria, l’imprenditore ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso alla Corte di Cassazione contro la condanna per i reati più gravi.
L’Impugnazione in Cassazione e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo: la violazione della legge penale per l’insussistenza del fatto contestato. In altre parole, la difesa sosteneva che gli elementi costitutivi dei reati di bancarotta non fossero presenti nel caso specifico.
Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere questa linea difensiva, bollando il ricorso come del tutto generico. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni presentate non evidenziavano specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si limitavano a proporre una “lettura alternativa delle fonti di prova”. Questo approccio è inammissibile nel giudizio di legittimità, il cui scopo non è quello di ricostruire i fatti una terza volta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice del fatto, ma di un giudice della legge. Per questo motivo, un ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici, come:
* Violazione di legge: quando il giudice di merito ha interpretato o applicato una norma in modo errato.
* Vizio di motivazione: quando la motivazione della sentenza è mancante, palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha fatto nulla di tutto ciò. Ha semplicemente contestato la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, senza però indicare un “travisamento” specifico di una prova (cioè quando il giudice afferma l’esistenza di un fatto che in realtà non risulta dagli atti). La motivazione della corte territoriale è stata invece ritenuta coerente, logica e priva di carenze evidenti.
Le Conclusioni
La decisione è stata inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La lezione pratica è chiara: affrontare il giudizio di Cassazione richiede una strategia legale mirata e tecnicamente ineccepibile. Non basta essere convinti della propria innocenza; è indispensabile dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, dove e come i giudici dei gradi precedenti hanno sbagliato nell’applicare la legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Secondo l’ordinanza, ciò accade se i motivi sono generici e non consentiti nel giudizio di legittimità, ad esempio quando mirano a sollecitare una lettura alternativa delle prove invece di denunciare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono vaghe e non individuano un preciso errore giuridico. Nel caso specifico, il ricorrente si è limitato a sostenere l’insussistenza del fatto, proponendo una propria interpretazione delle prove senza indicare dove la Corte d’Appello avesse sbagliato nell’applicare la legge penale o avesse costruito una motivazione illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La prima conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, rendendo definitiva la condanna. Inoltre, come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice primo grado con la quale è stato ritenuto responsabile: a) del reato di cu artt. 223, comma 1; 216, comma 1, n. 1; b) del reato di cui agli artt. comma 1, nn.1 e 2; 217, comma 1, nn. 3 e 4; 219, comma 2, n. 1 legge fall.; dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione reato di cui al capo b) e ha conseguentemente ridotto ad anni 2 la durata d pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 216 legge fall.;
considerato che, con un unico moti,vo di ricorso, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazio artt. 223 comma 1, e 216, comma 1 legge fall. per insussistenza del fa contestato per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie;
ritenute le censure proposte del tutto generiche e non consentite n giudizio di legittimità in quanto dirette a sollecitare una lettura alternati fonti di prova poste a fondamento della decisione della Corte distrettu conforme a quella del giudice di primo grado, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 e 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogici manifesta evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spína, Rv. 214794), né d inesatta applicazione della legge penale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favo della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
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