Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che sbarra la strada a impugnazioni generiche o prive dei requisiti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire questo concetto, mostrando come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze significative per i ricorrenti.
I Fatti del Caso
Due soggetti presentavano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Le loro doglianze si concentravano principalmente sulla mancata applicazione della circostanza attenuante dell’ipotesi lieve per il reato contestato, legato al traffico di sostanze stupefacenti. Uno dei ricorrenti era stato identificato nel giudizio di merito come un fornitore all’ingrosso, un ruolo che aggravava notevolmente la sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione, di fatto, ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, precludendo ogni ulteriore esame nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sulla palese genericità dei motivi addotti dai ricorrenti. Analizziamo le ragioni specifiche per ciascuna posizione:
Posizione del Primo Ricorrente
Per il soggetto identificato come fornitore all’ingrosso, la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente generico. La richiesta di riconoscere l’ipotesi lieve del reato si scontrava con il ruolo significativo accertato nel traffico di stupefacenti. Inoltre, la Corte ha sottolineato come mancasse uno specifico motivo di appello su questo punto, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità.
Posizione del Secondo Ricorrente
Anche il ricorso del secondo imputato è stato giudicato inammissibile per due ordini di ragioni:
1. Primo motivo: La deduzione relativa al ruolo dell’altro imputato è stata considerata generica e non idonea a scalfire la valutazione, definita ‘ineccepibile’, della corte di merito.
2. Secondo motivo: Riguardo all’esclusione dell’ipotesi lieve, la Suprema Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già considerato in modo corretto e completo tutte le circostanze concrete del caso, rendendo il motivo di ricorso infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico, pertinente e critico rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata. Non basta una generica lamentela. È necessario articolare censure precise che mettano in discussione la logicità e la correttezza giuridica della decisione precedente. In mancanza di tali requisiti, la sanzione è la declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo cristallizza la condanna ma comporta anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. Una lezione importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto palesemente generico in relazione alla richiesta di riconoscimento dell’ipotesi lieve, dato il suo ruolo accertato di fornitore all’ingrosso di stupefacenti e l’assenza di uno specifico motivo di appello a riguardo.
Quali erano i difetti del ricorso del secondo imputato?
Il suo ricorso è stato giudicato inammissibile perché il primo motivo era generico riguardo al ruolo del coimputato, mentre il secondo motivo era infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già correttamente valutato le circostanze per escludere l’ipotesi lieve.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARI il 10/10/1993 NOME nato a BARI il 22/04/1999
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve è palesemente generico rispetto al riconosciuto ruolo di fornitore all’ingrosso di stupefacente svolto dal ricorre e in assenza di specifico motivo di appello a riguardo;
Ritenuto che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile in quanto:
-In relazione al primo motivo la deduzione è generica rispetto alla ineccepibile considerazione del ruolo rivestito dall’Annoscia;
-In relazione al secondo motivo essendo ineccepibilmente considerate per la esclusione della ipotesi lieve le concrete circostanze considerate secondo una corretta valutazione complessiva;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga ento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende. Così deciso il 13.12.2024