Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e Dettagliati
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale articolare motivi specifici, precisi e ben fondati sia in fatto che in diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il suo obiettivo era quello di ottenere una revisione del verdetto che lo aveva riconosciuto colpevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con ordinanza del 14 giugno 2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della corretta formulazione dell’atto di impugnazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso era “inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza impugnata”.
In altre parole, il ricorso non specificava quali fossero gli errori giuridici commessi dalla Corte d’Appello, né indicava elementi di fatto che non sarebbero stati correttamente valutati. Un ricorso inammissibile è tale proprio perché non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il suo ruolo, che non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. L’appello si limitava a una contestazione generica, senza fornire argomentazioni tecniche e puntuali in grado di mettere in discussione la logica e la legalità della sentenza di condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo in modo dettagliato e tecnicamente ineccepibile. Presentare un ricorso basato su lamentele vaghe e non supportate da precisi riferimenti normativi o fattuali equivale a una sicura declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’aggiunta di ulteriori oneri economici. La lezione è chiara: la preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede massima diligenza e professionalità per evitare di incorrere in un rigetto per motivi procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specificavano le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla presentazione di un ricorso in Cassazione?
Insegna che un ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, dettagliati e tecnicamente argomentati. Le contestazioni generiche contro una sentenza di condanna non sono sufficienti e portano inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MIRANDOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME NOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei fatti che sorreggono la richiesta di annullamento della senten impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024