Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È fondamentale articolare critiche precise, dettagliate e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quali sono gli oneri a carico di chi impugna una decisione e perché un approccio superficiale è destinato a fallire.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un’imprenditrice per il reato di bancarotta fraudolenta, previsto dall’articolo 223 della Legge Fallimentare. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città.
L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, che riguarda il vizio di motivazione (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica). L’obiettivo era contestare il giudizio di responsabilità penale formulato nei suoi confronti.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si basa su due pilastri argomentativi interconnessi: la genericità del ricorso e la mancanza di un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
La Genericità come Causa del Ricorso Inammissibile
Il primo e più rilevante profilo di criticità individuato dai Giudici di legittimità è la genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che l’atto si risolveva, in gran parte, in mere citazioni di principi giurisprudenziali, senza però calarli nel caso specifico e senza indicare con chiarezza gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere la censura.
Secondo la Cassazione, un ricorso efficace non può limitarsi ad affermazioni astratte. Deve, invece, rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tale specificità, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
L’Onere di Confronto con la Motivazione
Nei pochi passaggi in cui il ricorso tentava di essere più dettagliato, la Corte ha riscontrato un secondo difetto: l’atto si limitava a contestare il ragionamento della Corte d’Appello senza però confrontarsi con l’intero complesso della sua motivazione. I giudici di secondo grado avevano, infatti, svolto un’analisi approfondita, verificando puntualmente se la crisi d’impresa potesse essere attribuita a cause di forza maggiore. Avevano esaminato gli indicatori di una possibile crisi, il loro grado di prevedibilità e le concrete possibilità di scelta a disposizione dell’imputata.
La ricorrente, invece di smontare punto per punto questo ragionamento, ha tentato una contestazione parziale, insufficiente a scalfire la coerenza logica della decisione impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile, che articoli critiche specifiche, pertinenti e che si confronti dialetticamente con ogni passaggio della decisione che si intende censurare. Un ricorso generico, basato su citazioni astratte o su contestazioni parziali, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della condanna e ulteriori oneri economici.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità e indeterminatezza. Non indicava in modo specifico gli errori della sentenza impugnata, limitandosi in gran parte a citazioni giurisprudenziali astratte, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare una dichiarazione di inammissibilità per genericità?
Il ricorrente deve formulare motivi specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla sentenza. È necessario un confronto puntuale e completo con la motivazione della decisione impugnata, evitando contestazioni parziali o astratte.
Qual era il reato per cui l’imputata era stata condannata?
L’imputata era stata condannata per il reato di bancarotta fraudolenta, previsto dall’articolo 223, comma 2, n. 2) della Legge Fallimentare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano di condanna del reato di cui all’art. 223 comma 2 n. 2) L.F.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al giudizio di penale responsabilità dell’imputata – è generico per indeterminatezza perché, risolvendosi per la gran parte in citazioni giurisprudenziali, risulta privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, infatti, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; inoltre, nei punti in cui il ricorso diventa più dettagli tenta solamente di contestare il ragionamento della Corte di Appello, senza però confrontarsi con l’intero complesso della motivazione, in cui i Giudici di appello hanno puntualmente verificato – con esito negativo – l’esistenza dei parametri che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato quali possibili indicatori della forza maggiore, rapportandoli alle cause della crisi d’impresa, al loro grado di prevedibilità e alle possibilità di scelta dell’autrice del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.