Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è fondamentale sapere come presentare le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non entreranno nemmeno nel merito della questione. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è la chiave per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto responsabile per reati legati a falsità documentali, previsti dagli articoli 497-bis e 495 del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello su due fronti:
1. La sussistenza stessa dei reati, lamentando la mancanza di un accertamento tecnico sulla produzione materiale dei documenti contestati.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche di questa severa pronuncia.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, evidenziando i difetti strutturali dell’impugnazione presentata.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura
La Corte ha definito il primo motivo come affetto da “conclamata genericità”. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento viola il principio di specificità dei motivi di ricorso. Per essere ammissibile, un ricorso deve instaurare un confronto critico e argomentato con la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone gli errori specifici. La semplice reiterazione di censure già vagliate, senza un’analisi puntuale delle motivazioni del giudice d’appello, determina, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., l’inammissibilità dell’atto. In sostanza, il ricorso non era una vera critica alla sentenza di secondo grado, ma una sua copia carbone.
Il Secondo Motivo: La Richiesta di Attenuanti Generiche e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato in parte reiterativo e in parte manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti, non è obbligato a esaminare e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che basi la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per negare le attenuanti, rendendo la censura dell’imputato infondata e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione in Cassazione. Non basta sentirsi nel giusto; è necessario articolare le proprie ragioni in modo specifico, puntuale e critico rispetto alla decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi non sulla ripetizione di argomenti, ma sull’individuazione di precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente, dimostrando di aver compreso e superato le ragioni del giudice d’appello.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato ‘generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando si limita a reiterare le medesime censure già sottoposte e rigettate dalla Corte d’appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
È sufficiente ripetere le stesse argomentazioni in appello per ottenere un riesame?
No, la mera ripetizione di argomenti già vagliati, senza una critica puntuale alla sentenza di secondo grado, porta a una mancanza di correlazione tra l’impugnazione e la decisione, causando l’inammissibilità del ricorso.
Il giudice deve considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione afferma che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli che ritiene decisivi, superando o disattendendo implicitamente tutti gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37600 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato formulando due motivi di censura, a mezzo dei quale deduce violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, quanto alla sussistenza dei reati contestati (non essendo stato esperito alcun accertamento tecnico in ordine alla materiale produzione) e al riconoscimento delle attenuanti generiche;
che il primo motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto meramente reiterativo delle medesime censure sottoposte alla Corte d’appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che il secondo motivo è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo delle medesime censure già vagliate dalla Corte d’appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, GLYPH con GLYPH i GLYPH quali la GLYPH difesa GLYPH non GLYPH si GLYPH confronta; dall’altro, GLYPH in quanto manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il
Il PresidUrte